Un saluto a tutti.
Come è noto il D.L. Sicurezza ha modificato l’art. 116 del C.C. aggiungendo al primo comma le parole: “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
Detto articolo, quindi, diviene:
Art. 116 - Matrimonio dello straniero nella Repubblica
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
Cosa varia rispetto al prima?
1) I matrimoni da celebrare all’estero e per il quale vengano o meno chieste le pubblicazioni, non subiscono variazioni normative. Lo straniero non deve produrre né documentazione attestante la regolarità del soggiorno, né Nulla-Osta al matrimonio (come da apposita circolare).
2) I matrimoni da celebrare nei nostri consolati, essendo territorio italiano, per residenti AIRE o per delega alla rappresentanza da parte di nostri comuni, non dovrebbero più poter essere possibili, perché lo straniero all’estero non potrà mai documentare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano.
3) I matrimoni da celebrare in Italia saranno soggetti alla presentazione del detto documento sulla regolarità del soggiorno.
Si pone subito la necessità di chiarire quale possa essere la documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia. Se non viene emessa una apposita circolare esplicativa, già immagino gli U.S.C. chiedere esclusivamente l’esibizione di un Permesso o Carta di Soggiorno.
Andranno bene, invece, anche i cedolini di ricevuta della richiesta o del rinnovo del titolo di soggiorno. Se le persone interessate possono permanere sul territorio nazionale, sono certamente regolari e, quindi, è da ritenersi documentazione sufficiente. Non posso non chiedermi, allora, cosa accadrebbe se uno straniero irregolare presentasse un kit postale per il rilascio di un Permesso di Soggiorno che non potesse ovviamente ottenere. Ne riceverebbe una ricevuta che dovrebbe essere sufficiente per contrarre il matrimonio. Forse maggiori certezze potrebbe fornire una eventuale richiesta di PdS per protezione sociale, che assicurerebbe due o tre mesi di regolarità. Il matrimonio sarebbe successivamente annullabile??? Io penso di no!!!
Analogamente i cittadini stranieri entrati per turismo, esenti o no da visto, potranno ben fare una fotocopia autentica del passaporto per dimostrare la regolarità del soggiorno.
Sono possibili dei rimedi avverso queste disposizioni? Sempre a mio avviso, la risposta è affermativa.
Per rendere possibile il punto 2), il consolato italiano potrebbe ben rilasciare allo straniero una dichiarazione di regolarità della sua permanenza all’interno del consolato e, quindi, sul territorio della Repubblica, anche per poche ore. Dipende dalla disponibilità della nostra rappresentanza.
Per rendere possibile il matrimonio in Italia ad uno straniero irregolare, si potrebbe ben tentare di adire il Tribunale affinché obblighi l’U.S.C. a procedere alle pubblicazioni ed al matrimonio anche in assenza di documentazione attestante la regolarità del soggiorno, così come accade normalmente in mancanza di Nulla-Osta al matrimonio per vari motivi. In tale sede si potrebbe anche sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale della norma, che quasi certamente sarà accolta. Nel frattempo credo che lo straniero non possa essere espulso fino alla definizione del procedimento. Per lo meno ritengo che il giudice che debba convalidarne l’espulsione non la possa ratificare, specialmente se il matrimonio deve avvenire con un italiano.
Nel caso in cui il matrimonio non si potesse proprio celebrare nel nostro paese, si potrà adire la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo affinché condanni l’Italia per violazione della relativa Carta. La CEDU si può adire senza necessità di avvocato, svolge tutto per posta, non ha costi e può assegnare risarcimenti molto consistenti.
Per adesso mi fermo qui in attesa di pareri competenti.
Buon matrimonio a tutti,