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Matrimonio dello straniero: sì alle nozze anche se il permesso di soggiorno è scaduto.


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Questa discussione ha avuto 1 risposte

#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 22 April 2010 - 12:46:24


22 aprile 2010

Matrimonio dello straniero: sì alle nozze anche se il permesso di soggiorno è scaduto.

Il Tribunale di Ragusa accoglie il ricorso di un giovane albanese, disapplica la circolare del Ministero dell’interno ed ordina all’ufficiale dello stato civile di celebrare il matrimonio. Ieri le nozze celebrate dal Sindaco.


Ieri il sindaco di Ragusa Emanuele Dipasquale ha celebrato il matrimonio tra la giovane Eugenia Libro, 24 anni, e un coetaneo albanese, Egentian Mucaj, ai quali il mese scorso l’ufficiale di stato civile della “città dei cento pozzi” aveva opposto il divieto in quanto Egentian era sprovvisto del permesso di soggiorno, o meglio era scaduto e non era stato ancora rinnovato. Il diniego, basato sulle modifiche all’articolo 116 del codice civile apportate dalla legge sulla sicurezza pubblica del luglio 2009 e sulla circolare del Ministero dell’interno del 9 agosto 2009, è stato impugnato davanti al Tribunale ragusano dall’avv. Michele Maiellaro del Foro di Foggia.
La difesa ha sostenuto sia il dubbio di legittimità costituzionale della norma che violerebbe il diritto fondamentale a contrarre matrimonio, in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 29 e 31 della Costituzione e con le norme comunitarie, sia l’illegittimità della circolare del Ministero dell’interno secondo la quale “Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire: a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge”, requisito, quest’ultimo, ritenuto insussistente dall’ufficiale dello stato civile.
Per il Tribunale “la libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge in assoluta libertà, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità e, quindi, una scelta sulla quale lo Stato, che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non può interferire”. Di conseguenza, condividendo la tesi prospettata dall’avvocato Maiellaro, secondo cui i termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non sono perentori, di fatto hanno disapplicato la circolare del luglio 2009 poiché “questa è l’unica interpretazione della norma costituzionalmente orientata e, diversamente, si porrebbe la questione della sua legittimità costituzionale”.
Provvedimento in mano, ieri la vicenda si è conclusa con la celebrazione delle nozze.
(R.M.)



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#2 Amedeo

Amedeo

    MI

  • Ambasadiani MI1a
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  • Messaggi: 425

    Medaglie





Inviato 22 April 2010 - 16:50:57


Visualizza messaggioXCXC, su 22-Apr-2010 13:46, dice:

22 aprile 2010

Matrimonio dello straniero: sì alle nozze anche se il permesso di soggiorno è scaduto.

Il Tribunale di Ragusa accoglie il ricorso di un giovane albanese, disapplica la circolare del Ministero dell’interno ed ordina all’ufficiale dello stato civile di celebrare il matrimonio. Ieri le nozze celebrate dal Sindaco.


Ieri il sindaco di Ragusa Emanuele Dipasquale ha celebrato il matrimonio tra la giovane Eugenia Libro, 24 anni, e un coetaneo albanese, Egentian Mucaj, ai quali il mese scorso l’ufficiale di stato civile della “città dei cento pozzi” aveva opposto il divieto in quanto Egentian era sprovvisto del permesso di soggiorno, o meglio era scaduto e non era stato ancora rinnovato. Il diniego, basato sulle modifiche all’articolo 116 del codice civile apportate dalla legge sulla sicurezza pubblica del luglio 2009 e sulla circolare del Ministero dell’interno del 9 agosto 2009, è stato impugnato davanti al Tribunale ragusano dall’avv. Michele Maiellaro del Foro di Foggia.
La difesa ha sostenuto sia il dubbio di legittimità costituzionale della norma che violerebbe il diritto fondamentale a contrarre matrimonio, in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 29 e 31 della Costituzione e con le norme comunitarie, sia l’illegittimità della circolare del Ministero dell’interno secondo la quale “Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire: a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge”, requisito, quest’ultimo, ritenuto insussistente dall’ufficiale dello stato civile.
Per il Tribunale “la libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge in assoluta libertà, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità e, quindi, una scelta sulla quale lo Stato, che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non può interferire”. Di conseguenza, condividendo la tesi prospettata dall’avvocato Maiellaro, secondo cui i termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non sono perentori, di fatto hanno disapplicato la circolare del luglio 2009 poiché “questa è l’unica interpretazione della norma costituzionalmente orientata e, diversamente, si porrebbe la questione della sua legittimità costituzionale”.
Provvedimento in mano, ieri la vicenda si è conclusa con la celebrazione delle nozze.
(R.M.)

Era ora che cominciassero ad arrivare un po' di sentenze!!!

Ovviamente diffonderò il ... verbo (citando anche l'autore della segnalazione).

Un saluto a tutti,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

Autore di:
Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
Ricongiungimento ... step by step
editi da: http://www.edizionidellimpossibile.com

Indice generale di Amedeo
http://ambasada.it/index.php?showtopic=4923




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