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Chiarimenti sulla conversione della patente extraUE


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Questa discussione ha avuto 12 risposte

#1 liliana

liliana

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Inviato 25 August 2009 - 20:23:30


I titolari di patenti extracomunitarie(si intende rilasciate da uno Stato extracomunitario) sono autorizzati a circolare sul territorio italiano
solo per un anno,tali patenti sono soggette alla conversione entro la scadenza del termine

Ma attenzione: anche se trascorso l'anno la patente extracomunitaria si può convertire...

NB.
La patente extracomunitaria e convertibile solo se acquisita prima di ottenere la residenza in Italia (si intende la prima residenza)
Nel caso contrario e cioè: che la patente e stata rilasciata dallo Stato estero (extracomunitario) dopo che l’interessato ha acquisito la sua prima residenza in Italia in questo caso la patente non è convertibile.


La documentazione richiesta:


1. Patente estera posseduta in originale

2. 2 foto recenti formato tessera

3. Certificato storico di residenza con dicitura :”Proveniente direttamente dalla.... ”(da richiedere in comune)

4. Permesso di Soggiorno oppure la Carta di soggiorno in originale
Nel caso del permesso di soggiorno scaduto presentare anche le ricevute postali relative al rinnovo (e relativa fotocopia)
Se è un primo rilascio(del PDS oppure CDS) solo le ricevute postali in originale (e relativa fotocopia fronte e retro)

5. Carta di identità in originale

6. Codice fiscale

7. Certificato medico rilasciato in bollo, con fotografia la qui data non sia superiore a 6 mesi, rilasciato da un medico di qui all’art.119 del CDS.

8. Traduzione e L’autenticità della patente rilasciata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. ( i cittadini moldavi non sono più soggetti alla convalida della prefettura)




Le patenti rilasciate da gli Stati membri UE non sono soggette alla conversione





Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti:


Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)



MEMENTO AUDERE SEMPER


#2 XCXC

XCXC

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Inviato 26 August 2009 - 16:56:29


Visualizza messaggioliliana, su 25-Aug-2009 21:23, dice:




Le patenti rilasciate da gli Stati membri UE non sono soggette alla conversione


Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti:


Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania,Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

scusa ma non ho capito !!!



.


#3 liliana

liliana

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    Medaglie



Inviato 26 August 2009 - 17:05:05


Visualizza messaggioXCXC, su 26-Aug-2009 18:56, dice:

scusa ma non ho capito !!!


Le patenti rilasciate dagli  stati membri UE non sono soggete alla conversione
cioé: che con quelle patenti si può circolare ovunque (si intende ovviamente L'Unione Europea) nonostante ciò il titolare della patente se ad esempio si trova in Italia e vuole convertire la sua patente (anche se europea)in quella italiana lo può fare senza problemi.

ma sottolineo che non c'è nessuna legge che lo può obbligare a farlo...



MEMENTO AUDERE SEMPER


#4 liliana

liliana

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    Medaglie



Inviato 30 August 2009 - 09:38:41


NOVITA'


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione

Roma 29 luglio 2009


OGGETTO: Conversione di patenti di guida. ALBANIA.


Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 28.07.2009, con nota n. 050/P/0263418, che
l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati  All. 1) tra la Repubblica
Italiana e l'Albania in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 15.08.2009.
L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 15.08.2014.
Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta,
possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate
dallo Stato indicato in oggetto.
Si precisa, in proposito, che devono essere accettate anche le istanze di conversione di patenti
albanesi che scadono di validità in data 15.08.2009 e 16.08.2009, se presentate il 17.08.2009, essendo
l'Accordo già in vigore dal 15.08.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce
la corrispondenza delle categorie di patenti albanesi alle categorie di patenti italiane.
Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile delle patenti
albanesi valide ai fini della conversione, uno formato card, di colore prevalentemente rosa, e l'altro su
supporto cartaceo (all. 2 e 3), riportati anche nell'elenco modelli allegato all'Accordo.
Si trasmette inoltre la traduzione di ciascun modello di patente albanese (all 4 e 5).
In proposito si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 5, paragr. 3, dell'Accordo, che prevede la
possibilità di convertire patenti di guida albanesi redatte su modello cartaceo e rilasciate dal 1° novembre
1999, soltanto per il periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, ossia fino al 15.08.2010.
Pertanto dopo tale data le patenti albanesi redatte su modelli cartacei non potranno più essere convertite.
Si ricorda che, come disposto dal predetto art. 5, paragr. 3, per tale tipo di patente deve essere
sempre acquisito, unitamente alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità, redatto
secondo il modello allegato all'Accordo e rilasciato dalla competente Autorità albanese, indicata alla lettera
b) paragr. 2 dell'art. 6.
In applicazione all'art. 8 dell'Accordo, codesti Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di
guida albanesi presentate per la conversione, salvo nei casi in cui viene chiesto il Certificato di autenticità e
validità, come di seguito puntualmente specificato.
* * * * *
La patenti albanesi convertite in Italia dovranno essere restituite, ai sensi dell'art. 7, direttamente
all'Autorità centrale albanese, all'indirizzo indicato alla lettera b) paragr. 2 dell'art. 6, con un elenco delle
stesse e con comunicazione in lingua italiana.
* * * * *
L'art. 8  paragr. 1  prevede, in via generale, che l'eventuale scambio d'informazioni in caso di dubbi
sull'autenticità o validità di una patente di guida e dei dati in essa riportati avvenga direttamente tra le
Autorità competenti delle due Parti contraenti, in lingua italiana, avvalendosi dei modelli di Attestazione
allegati all'accordo stesso e quindi senza la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche.
Pertanto codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti, qualora sorgano dubbi prima di effettuare la
conversione, direttamente alla predetta Autorità centrale albanese (indicata alla lettera b) paragrafo 2 dell'art.
6), inoltrando la richiesta avvalendosi del servizio postale ovvero via fax al n. 003554238174 e specificando
l'indirizzo o il numero di fax a cui ricevere riscontro.
L'autorità albanese invierà in risposta l'Attestazione redatta sul modello previsto dall'Accordo stesso,
direttamente all'Ufficio della Motorizzazione richiedente.
Invece, a solo scopo informativo, si rende noto che le informazioni relative alle patenti italiane, da
convertire in Albania, saranno fornite direttamente da questa Direzione, utilizzando il modello della seconda
attestazione allegata all'Accordo.
* * * * *
L'art. 8 prevede la possibilità di richiedere al conducente, oltre alla documentazione di rito, il Certificato
di autenticità e validità della patente albanese, previsto invece obbligatoriamente, come già detto, per le
patenti redatte su supporto cartaceo. Tale certificazione, che, oltre a contenere i dati relativi alla patente,
riporta una traduzione e una fotocopia fronteretro della medesima, viene rilasciata al conducente
dall'Autorità centrale albanese, sul modello allegato all'Accordo.
È evidente che quando viene richiesta detta certificazione, non devono essere acquisite anche
la traduzione e l'attestazione della patente, trattandosi di elementi già contenuti nel Certificato di
validità e autenticità.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il Certificato di autenticità e validità della patente albanese
rappresenta un atto formato all'estero da autorità estera e da valere nello Stato italiano.
Pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (1), la firma apposta su detto Certificato
deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Albania, naturalmente ciò
sempre a cura dell'utente.
Si sottolinea, per estrema chiarezza, la differenza tra l'Attestazione e il Certificato di autenticità e
validità.
L'Attestazione viene emessa (senza esaminare la patente di guida albanese) dall'Autorità centrale
albanese e trasmessa direttamente agli Uffici Motorizzazione Civile che l'hanno richiesta in Albania, in base
ai dati forniti dagli Uffici stessi.
Invece il Certificato di autenticità e validità viene richiesto da codesti Uffici al conducente, il quale, dopo
averlo ottenuto dall'Autorità centrale albanese e regolarizzato con la legalizzazione delle firme, lo consegna
all'UMC che gliene ha fatto domanda.
Il predetto Certificato può essere rilasciato dall'autorità albanese solo previa esibizione del documento
originale, dopo aver compiuto le opportune verifiche.
Si suggerisce l'utilizzo del Certificato di autenticità e validità, anziché dell'Attestazione (anche nel caso
dei nuovi modelli di patente di formato card), in particolare nella prima fase dell'applicazione dell'Accordo,
perlomeno fino quando gli operatori degli Uffici non acquisiscano esperienza nella conoscenza delle patenti
di guida albanesi.
Si specifica che quando viene presentata l'istanza per la conversione di patente albanese, il documento
di guida non deve essere ritirato ma va lasciato al conducente, acquisendone una fotocopia. Ciò gli
consentirà, ove ricorresse il caso, di esibire la patente all'Autorità albanese, che deve rilasciare il Certificato
di autenticità e validità.
Si coglie l'occasione per chiarire, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la
conversione non vanno ritirate all'atto della presentazione dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del
documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia o all'estero con la propria patente.
La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano,
ottenuto per conversione; in assenza della patente estera (ad es. smarrita o sottratta nel frattempo) il
documento italiano non potrà essere rilasciato.
* * * * *
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con
riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è
rilevabile sulla patente albanese alla colonna n. 10, in corrispondenza di ciascuna categoria.
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie
conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre
non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non
convertibile in Italia. Alla colonna n. 12 della patente albanese viene riportato se la medesima deriva da
precedente conversione estera, con l'indicazione della sigla dello Stato.
Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami
solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione
dell'istanza. In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano
opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana, ottenuta per conversione, può essere
effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione. In tali casi si suggerisce di far
apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo "il rilascio della patente italiana è subordinato
all'esito di esami di revisione (Accordo ItaliaAlbania  art. 4, paragrafo 2°)". Tale dicitura può eventualmente
essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a
conoscenza della situazione.
Il provvedimento di revisione dovrà essere opportunamente motivato, con richiamo del predetto art. 4
dell'Accordo, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella
albanese.
* * * * *


ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE
CONVERTITE IN ITALIA CON APPLICAZIONE DAL 15.08.2009



ALBANIA [1]                    
ARGENTINA
GRECIA
POLONIA
TURCHIA
AUSTRIA
IRLANDA
PORTOGALLO
UNGHERIA
GIAPPONE
NORVEGIA
TAIWAN
ALGERIA
GRAN BRETAGNA
PAESI BASSI
TUNISIA

BELGIO
ISLANDA
PRINCIPATO DI MONACO
BULGARIA
LETTONIA
REPULICA CECA
CIPRO LIBANO
REPULICA DI COREA
CROAZIA
LIECHTENSTEIN
REPULICA SLOVACCA
DANIMARCA
LITUANIA
ROMANIA
ESTONIA
LUSSEMURGO
SAN MARINO
FILIPPINE
MACEDONIA
SLOVENIA
FINLANDIA
MALTA
SPAGNA
FRANCIA
MAROCCO
SVEZIA
GERMANIA
MOLDOVA
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#5 liliana

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Inviato 02 October 2009 - 17:15:17


OGGETTO: Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo.
Con specifica indicazione a fronte di un quesito formulato da questo
Ente, il Ministero delllEconomia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze -
Direzione Federalismo Fiscale ha fornito rilevanti e nuove indicazioni in ordine alla
natura del fermo amministrativo e alle -implicazioni -da esso scaturenti, precisando,
preliminarmente, che lo stesso ha funzione cautelare, dunque, conservativa del
bene su cui è apposto.
Conseguentemente, con la suddetta nota, ACI e stato invitato a
". . .non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro
automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo".
Tanto premesso, si comunica che a far data dal 16 settembre 2009
non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un
veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.
Al fine di garantire nell'immediato, cautelativamente, la piena
applicazione delle nuove disposizioni, in attesa delle già richieste modifiche
informatiche che renderanno automatica l'inibizione dell'accettazione della formalità
di radiazione da parte del sistema in caso risulti già iscritto un fermo amministrativo,
è fondamentale che gli operatori degli Uffici Provinciali, sia in fase di
lavorazione delle formalità richieste direttamente agli sportelli, che in fase di
convalida delle formalità richieste dagli STA esterni, verifichino
preventivamente con carattere di sistematicità se il veicolo, per le suddette
formalità, risulti gravato da un fermo amministrativo e procedano, con esito
positivo, nei soli casi in cui esso non sussista.
Gli Autodemolitori autorizzati sono, pertanto, tenuti a verificare
preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA
posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere
all'annotazione della radiazione.
Si invitano, altresì, gli Uffici Provinciali a fornire assistenza e supporto
operativo agli Autodemolitori autorizzati ed agli STA esterni in ordine alle
disposizioni in oggetto, suggerendo a questi ultimi (fermo restando, comunque,
l'opportunità di avvalersi degli strumenti di verifica preventiva delle risultanze di
Archivio PRA) che, limitatamente alle formalità di radiazione, è preferibile attendere
che a sistema venga confermata l'avvenuta convalida della formalità, prima della
consegna del Certificato di Radiazione al cliente.



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#6 liliana

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Inviato 02 October 2009 - 17:59:43


Legge 53 / 1983
Comma modificato (Articolo 5 – ventinovesimo comma):
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla
scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463,
risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro
automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la
cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al
pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di
riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dei
ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente
dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono
utilizzati.



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#7 liliana

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Inviato 02 October 2009 - 18:07:32


Oggetto: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità
alla guida dei ciclomotori
Il comma 49 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento
ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione
sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada,
risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: “I requisiti fisici e
psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009,la certificazione
potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale”.
In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati
medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori
ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all’art. 119, commi 2
o 4 del codice della strada.



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#8 XCXC

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Inviato 02 October 2009 - 18:59:24


Visualizza messaggioliliana, su 2-Oct-2009 18:15, dice:

OGGETTO:
Conseguentemente, con la suddetta nota, ACI e stato invitato a
". . .non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro
automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo".



che idiozia...

e chi paga la tassa di proprieta'? Se io ho un veicolo fermato (le famose ganasce fiscali) gia' non potrei utilizzarlo...

lo lascio li'... a disposizione...

e perche' dovrei pagare la tassa?

Radiandolo non lo sottraggo come bene... voglio solo non pagare l'obolo...

certo che Roma Ladrona non ha altro a cui pensare piuttosto di mantenere i parassiti di ACI, PRA, MCT ecc...

siamo l'UNICO paese avanzato a considerare l'auto un bene immobile registrato in 2, dico 2 registri....

mi chiedo dove sia  la Lega quando predicava di non pagare canone tv e bollo auto...



.


#9 sergio3

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Inviato 02 October 2009 - 19:41:19


Certo che se voti Berlusconi e non dai forza alla Lega, con solo il 12 % cosa può fare--li ha contro tutti i "carazzonari" del Pdl e di AN  !!!!!!

Circa il canone RAI sono 15 anni che la Lega ha dato istruzioni ben precise e valide e più volte realizzate, come disdire il canone:

http://www.leganorda.../canone_rai.htm



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#10 liliana

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Inviato 27 October 2009 - 11:48:26


Obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto professionale di cose in ambito comunitario




Oggetto: entrata in vigore dell'obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto professionale di cose in ambito comunitario - sollecito definizione
procedure per rilascio della CQC per documentazione.
Dallo scorso 10 settembre è entrata a regime la direttiva 2003/59/CE per quel che concerne i
conducenti adibiti al trasporto di cose; conseguentemente, i conducenti di veicoli per la cui guida è
necessaria una patente di categoria C o CE (con esclusione dei conducenti per i quali è prevista la
deroga ai sensi dell’art. 2 di detta direttiva), per svolgere l’attività professionale dovranno essere
muniti della carta di qualificazione del conducente.
Fin dal 5 aprile 2007, secondo un preciso calendario articolato in ragione della lettera
alfabetica iniziale del cognome dell'istante, si è avviata la procedura di rilascio della CQC su mera
esibizione della patente di guida posseduta.
Da notizie raccolte sul territorio, tuttavia, si è appreso che alcuni Uffici della Motorizzazione
civile sono in ritardo nell'espletamento della suddetta procedura di rilascio della CQC.
Tanto premesso, si segnala all'attenzione di tutti gli Uffici periferici la natura di assoluta
urgenza dell'attività di che trattasi
A tal fine si indica l'opportunità di procedere assegnando priorità alle istanze di rilascio della
CQC dedicando, ove necessario, un maggior numero di risorse umane all'espletamento dell'attività
in parola.
Nella consapevolezza dell'estrema difficoltà di recuperare nel breve tempo a disposizione
tutto l'arretrato, questa Direzione ha preso contatti con il Ministero dell'Interno affinché, fino alla
data del 31 dicembre p.v. possa essere ritenuto titolo idoneo, in luogo della CQC per il trasporto di
cose, l'esibizione della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rilascio, per documentazione di detta
CQC. Evidentemente, tuttavia, tale soluzione lascerebbe impregiudicati i problemi connessi al
trasporto professionale di cose fuori dall' ambito nazionale.
Alla data del 31 dicembre p.v. dunque, le procedure di rilascio di C.Q.C, per trasporto cose
per documentazione dovranno improrogabilmente essere ultimate.
Si raccomanda massima e scrupolosa sollecitudine nell'osservanza delle suddette
raccomandazioni ed istruzioni.



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