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Obbligo di esibizione del permesso di soggiorno per registrare i figli nati in Italia.


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Questa discussione ha avuto 10 risposte

#1 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 01 July 2009 - 22:20:26


Interrogazione Parlamentare.

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI


Il Senato, premesso che:

l'articolo 6, comma 2 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attualmente in vigore, stabilisce, senza dare adito a dubbi interpretativi, che, «fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi», i cittadini stranieri devono esibire la carta o il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di loro interesse;


l'articolo 1, comma 22, lettera g) del disegno di legge in esame, modificando il suddetto articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione, stabilisce l'obbligo per il cittadino straniero di esibire la carta o il permesso di soggiorno anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi prevedendo l'eccezione solo nei casi inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;


premesso inoltre che:


con la definizione di atti di stato civile sono ricompresi diversi tipi di documenti, quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte, mentre per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali. In particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione) e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua);


considerato che:


risultato di questa modifica è che la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 2, è una norma equivoca ed ambigua in quanto non solo non chiarisce, ma rende incerte le tipologie di atti il cui rilascio è subordinato all'obbligo di esposizione del permesso di soggiorno;


una delle gravi conseguenze di questa nuova normativa è innanzitutto il rischio che i neonati, figli di cittadini stranieri senza il permesso di soggiorno, non siano registrati alla nascita e quindi restino senza identità, «invisibili», non vengano consegnati ai genitori e siano dichiarati in stato d'abbandono e quindi adottabili;


alla luce di quanto detto, appare senza alternativa la scelta che saranno costrette a compiere molte donne «irregolari», ovvero quella di non partorire


altra grave conseguenza della necessità di esibire un documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, è la modifica dell'articolo 116 del codice civile in base al quale «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile» non solo «una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio» (come già previsto), ma anche «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»;



subordinare l'esercizio di un diritto - quale quello di contrarre matrimonio - che è un diritto fondamentale e non di cittadinanza, riconosciuto alla persona in quanto tale e non in quanto cittadina, al possesso di un documento che attesti la regolarità del soggiorno, è in palese in contrasto con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, nella misura in cui priva di tale diritto fondamentale lo straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. In tal senso depone del resto una consolidata giurisprudenza costituzionale, che riconosce valore di diritto fondamentale e non di cittadinanza al diritto di contrarre matrimonio. Non a caso, l'articolo 29 della Costituzione non fa riferimento ai soli «cittadini» quali titolari di tale diritto;


premesso inoltre che:


tale norma si configura quindi come una misura che oggettivamente scoraggia la protezione del minore e della maternità in violazione di quanto disposto dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione che tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù e dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione che sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere i figli;



la norma è altresì in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari»;



considerato che:


nonostante l'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico sull'immigrazione preveda il divieto di espulsione e di respingimento delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 19, comma 2, lettera d), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;



le disposizioni in esame si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale comportando una evidente riduzione del godimento di diritti fondamentali da parte dei cittadini stranieri, nonostante la stessa legge «Bossi-Fini», all'articolo 2, preveda che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;



il disegno di legge non indica in modo chiaro quali siano gli atti per cui sussiste l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno e quali gli atti per cui tale obbligo non sussiste, creando quindi il pericolo che l'equivoca formulazione della disposizione in esame possa pregiudicare la tutela dei diritti dei minori e delle madri;



#2 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 01 July 2009 - 22:33:58


CARLINO (IdV).

ll combinato disposto della normativa in esame con l'articolo 362 del codice penale determinerà inoltre l'obbligo per gli incaricati di servizio pubblico di denunciare all'autorità giudiziaria i clandestini, con la conseguenza che le madri immigrate non regolari verosimilmente non provvederanno alla registrazione dei propri figli.



SERRA (PD).

Ciò che mi turba è il pensiero che l'introduzione del reato di immigrazione potrà comportare problemi seri soprattutto negli apparati sociali: penso ai presidi o ai medici. Come si può ritenere che un medico non denunzi un reato? Come si può prevedere che rischi di incorrere in una omissione in atti d'ufficio? Come si può non prevedere che potremmo assistere a casi di neonati lasciati davanti agli ospedali, di mamme che non mandano i bambini a scuola o a una medicina clandestina? Questa è miopia, ovvero è una bandiera elettorale che nulla ha a che vedere con la concretezza.


#3 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 01 July 2009 - 23:09:21


PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO


La modifica più rilevante in materia di immigrazione del presente provvedimento è costituita dall'introduzione del nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68/2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata).

La nuova fattispecie incriminatrice è corredata da previsioni accessorie (espressa previsione della espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero, possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorità giudiziaria procedente) che ne rendono evidente la finalità puramente strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato.


A fronte di ciò, l'amministrazione della giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripercussioni negative sull'attività non solo del giudice di pace (gravato di centinaia di migliaia di nuovi processi, tali da determinare la totale paralisi di molti uffici), ma anche degli uffici giudiziari ordinari impegnati nel processo in primo grado e nelle fasi di impugnazione successive (nei limiti della speciale procedura prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace), dovendo oltretutto far fronte anche ai nuovi e più impegnativi incombenti derivanti dall'applicazione di una nuova procedura accelerata contenuta anch'essa nel disegno di legge in oggetto che prevede la presentazione immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace in casi particolari (tra i quali il più ricorrente sarebbe certamente costituito dall'applicazione del nuovo reato)


A proposito di tale ulteriore novità, riferita non solo ai processi per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato ma a tutte le ipotesi di procedibilità d'ufficio dinanzi al giudice di pace qualora ricorra la flagranza ovvero vi sia prova evidente, va inoltre detto che la sua onerosità applicativa, tipica di tutte le procedure d'urgenza, non appare giustificata in relazione alla ridotta gravità dei reati di competenza del giudice onorario. In termini più specifici va, inoltre, rilevato che: l'attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine al nuovo reato, pur dettata da evidenti ragioni pratiche, altera gli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snatura la fisionomia di quest'ultima; la nuova fattispecie così formulata presenta una irragionevole disparità di trattamento con quella (per molti aspetti simile) prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, del testo unico immigrazione, che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione solo ove lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato «senza giustificato motivo»: in particolare, nessun termine è concesso allo straniero divenuto irregolare per allontanarsi dal territorio dello Stato, con la conseguenza che il venir meno del titolo di soggiorno regolare comporterebbe automaticamente e immediatamente una ipotesi di «trattenimento illecito».


Alla luce della proprio abnorme configurazione del reato, risulta ancor più rilevante il permanere di una copertura finanziaria inidonea ed incongrua ai sensi dell'articolo 1 commi 30 e seguenti, risultando la norma in questione, ed in particolare l'articolo 1, incompatibile e non conforme alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione;


            l'articolo 1, comma 15, del disegno di legge impone la presentazione di un documento che attesti la validità del soggiorno nel territorio del nostro Stato da parte dello straniero che chiede di contrarre matrimonio in Italia. Si preclude, dunque, la possibilità di creare una propria famiglia, presupposto di una concreta volontà di integrazione, a chi non è in possesso del permesso di soggiorno. La norma prevede anche effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno, in palese violazione dell'articolo 29 della Costituzione;


            l'articolo 1, comma 18, subordina l'iscrizione e le eventuali variazioni anagrafiche alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie degli immobili abitati dai soggetti richiedenti. Tale vincolo amministrativo si applica anche ai cittadini italiani. La residenza è il fondamento di numerose ed irrinunciabili prerogative e diritti riconosciuti, prima ancora che al cittadino, alla dignità dell'essere umano. Il dispositivo proposto vincola, di fatto, il requisito della residenza alle condizioni economiche del soggetto richiedente, in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;


            l'articolo 1, comma 22, lettera g), del disegno di legge interviene sull'impianto dell'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rendendo obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri fondamentali atti amministrativi. Tra questi anche l'iscrizione all'anagrafe per i bambini figli di extracomunitari non in possesso del regolare permesso di soggiorno. Tale disposizione contrasta in maniera evidente e palese con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre appare evidentemente lesiva dei diritti di soggetti particolarmente deboli ed indifesi come i minori, condannati di fatto, da tale disposizione, ad un destino di «clandestinità» addirittura dalla nascita. Si attribuiscono colpe a bambini appena nati che si condannano allo stato di abbandono per vizi e colpe dei genitori. Appare evidente l'illogicità di tale provvedimento, che ottiene il fine di creare e produrre clandestinità, obiettivo esattamente contrario alla presunta volontà del legislatore. Si segnala che la norma è in palese contrasto anche con la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza discriminazioni di alcun genere, «il diritto di essere registrato immediatamente al momento della sua nascita», nonché il diritto ad un nome e quello ad acquisire una cittadinanza;



l'articolo 1, comma 22, lettera l), dispone di estendere a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Tale estensione, finalizzata alla necessità di riconoscimento degli stranieri fermati, è vincolata anche alla collaborazione ed alla effettiva capacità collaborativa del Paese di origine dello straniero. Ne consegue che quest'ultimo è fermato per un tempo più o meno lungo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), in virtù anche di una variabile del tutto indipendente dalla sua responsabilità. L'impianto di tale norma è in palese contrasto con il principio della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione. L'articolo 1, comma 22, lett. h)-bis, del disegno di legge, riproducendo sostanzialmente la disposizione già contenuta nell'articolo 5 del decreto legge n. 11/2009 e abbandonata in sede di conversione, estende da 2 a 6 mesi il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La norma in questione «suscita perplessità laddove pone in alternativa le condizioni della "mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato" o dei "ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi" che, invece, nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), costituiscono presupposti diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza», con la conseguenza «che potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una semplice difficoltà nell'accertamento dell'identità legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilità alla preparazione del rimpatrio». Inoltre, la attribuzione della competenza relativa alla proroga del trattenimento attribuita al giudice di pace è anomala nel nostro sistema giacché vertendo in materia di privazione della libertà personale, meglio sarebbe investire il tribunale ordinario in composizione monocratica anche se ciò comporterebbe in termini organizzativi un impegno particolarmente gravoso e ciò in considerazione del fatto che, mentre le garanzie costituzionali di indipendenza e di autonomia trovano la loro più completa attuazione nello status ordinamentale del magistrato professionale, caratterizzato dalla non temporaneità e dalla esclusività dell'appartenenza dell'ordine giudiziario, per il giudice di pace, il carattere «onorario» ne caratterizza il profilo ordinamentale e, pur senza accreditarne la figura di «giudice minore» ne evidenzia tuttavia gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina ordinamentale del giudice professionale. Infine, la possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero;

            ulteriori elementi di indeterminatezza ed irragionevolezza sono rinvenibili nel testo in esame. Ad esempio, si consideri l'articolo 16, comma 1, del Testo Unico sull'immigrazione, che viene modificato nello stesso punto dall'articolo 1, comma 22 lettera o) e dall'articolo 1, comma 16, lett. b) mentre nel comma 28 dell'articolo 1 e al comma 58 dell'articolo 3 si novella con atto legislativo una fonte di rango secondario, così determinando il vizio di un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi. Il riferimento al «rimpatrio» degli stranieri, con riferimento ai commi 22 e seguenti, non trova riscontro univoco nel testo. La definizione di rimpatrio, che ricorre nel disegno di legge in senso generico, non tiene conto del fatto che ad esso corrispondono istituti diversi tra loro: il rimpatrio assistito dei minori stranieri, finalizzato al ricongiungimento del minore con la famiglia nel suo Paese di origine, il rimpatrio per rifugiati e vittime della tratta, l'espulsione (con accompagnamento alla frontiera o con intimazione a lasciare il territorio nazionale), il respingimento alla frontiera. Inoltre, la lettera t) del comma 22 dell'articolo 1 sembrerebbe persino impedire il ricongiungimento del genitore naturale, con il minore, nel caso l'altro genitore sia deceduto o sconosciuto. Quanto all'articolo 1 comma 25, la disciplina dei crediti che può dar luogo ad espulsione ed incidere sulle condizioni di permanenza dello straniero, difetta di indicazioni specifiche sui criteri e le modalità di concessione o di perdita dei crediti e nulla dice sul tipo di controllo e sull'esercizio dello stesso, discendendone la circostanza per cui le condizioni di permanenza non appaiono più interamente definite per legge, ma risultano rimesse ad un futuro regolamento amministrativo;



            all'articolo 3 comma 6 e all'articolo 3 comma 14, si determina una incertezza sull'ambito applicativo delle norme in quanto, senza peraltro alcun coordinamento con la normativa vigente, si confondono i riferimenti alle «pubbliche vie», alle «strade», al «luogo pubblico» ed al luogo «accessibile al pubblico». Allo stesso modo, l'ambito applicativo della disposizione del comma 22 è reso incerto dal mancato coordinamento con quanto disposto dall'articolo 61 del codice penale novellato dal comma 20 dell'articolo in esame. Con riferimento ai commi da 45 a 49, modificati dalla Camera dei deputati, si rileva che ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 219-bis del Codice della Strada, si prevede l'applicazione dell'articolo 128, commi 1-ter che non esiste;



            in violazione dell'articolo 76 della Costituzione , il comma 13 dell'articolo 2 definisce, alle lettere da a) ad e), l'oggetto della delega determinando i princìpi e criteri direttivi limitatamente ed esclusivamente ai soli criteri di liquidazione dei compensi professionali, di cui alla lettera e);



            l'impianto generale del provvedimento appare in più punti lesivo della dignità umana e dell'impianto di garanzia di diritti e libertà civili proclamato e prescritto dalla Costituzione repubblicana;


#4 Amedeo

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Inviato 02 July 2009 - 07:29:30


... io continuo ad affermare che sia ormai giunta l'ora di:



dimezzare i politici (1) ed i loro stipendi !!!



1 - Tutti: destra, centro e sinistra.



Un saluto a tutti,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

Autore di:
Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
Ricongiungimento ... step by step
editi da: http://www.edizionidellimpossibile.com

Indice generale di Amedeo
http://ambasada.it/index.php?showtopic=4923

#5 sergio3

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Inviato 02 July 2009 - 10:14:29


Visualizza messaggioAmedeo, su 2-Jul-2009 08:29, dice:

... io continuo ad affermare che sia ormai giunta l'ora di:



dimezzare i politici (1) ed i loro stipendi !!!



1 - Tutti: destra, centro e sinistra.



Un saluto a tutti,


Già eliminando la serie di partitini a Dx  e Sx si comincia a sfoltire le file



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#6 sergio3

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Inviato 02 July 2009 - 10:39:06


LA CLANDESTINITA E' REATO
Dal Senato via libera ai voti di fiducia sul pacchetto sicurezza del ministro Maroni
La Lega: anche il Consiglio europeo chiede di combattere l’immigrazione irregolare


Con l'introduzione del reato di
clandestinità, il prolungamento
della permanenza nei Cie fino a
sei mesi e il giro di vite contro mafia e
usura si chiude il pacchetto sicurezza
voluto dalla Lega e approvato nel primo
Consiglio dei ministri a inizio legislatura.
L'atteso sì di ieri mette in moto una
serie di provvedimenti targati Carroccio.
Ieri, proprio per accelerare i tempi
dell'approvazione, il Governo ha posto
la questione di fiducia sui tre capitoli del
provvedimento: sicurezza, immigrazione,
norme antimafia. L’opposizione, nel
tentativo di rallentare i lavori aveva già
presentato 22 questioni pregiudiziali.

"Bene ha fatto il Governo a porre la questione di fiducia per accelerare i tempi di approvazione di quest'importante disegno di legge sulla sicurezza. Le opposizioni continuano a fare polemiche sterili e dissentono su tutto: d'altra parte sono diventati il partito del no su ogni proposta, pure sui temi come il contrasto all'illegalità tanto sentiti dai cittadini". Lo dichiara Federico Bricolo, presidente della Lega Nord al Senato. "A noi interessano i fatti: dopo aver risolto, grazie al ministro Maroni, il problema dell'arrivo di nuovi clandestini nel nostro Paese attraverso i respingimenti - prosegue il capogruppo dei leghisti a Palazzo Madama - con questo disegno di legge ci occupiamo degli irregolari presenti nelle nostre città, in particolar modo di quelli che vivono di criminalità, di sfruttamento della prostituzione, di spaccio di droga, di furti e rapine. Noi questa gente a casa nostra non la vogliamo - conclude Bricolo - e con l'istituzione del reato di clandestinità li identificheremo e li espelleremo". ''Ci troviamo al cospetto di uno tra i più dibattuti provvedimenti degli ultimi anni, di cui credo che dentro e fuori il Parlamento tutti conoscano tutto, almeno per quanto attiene gli aspetti più mediatici della relativa normativa, dalle ronde civiche ai respingimenti dei clandestini. Ma prima di esprimere sentenze viziate da pregiudizio e demagogia su questo provvedimento sarebbe opportuno riflettere sul giudizio che i cittadini, stanchi di restare in balìa della criminalità e dell'invasione straniera, hanno riservato a questa sinistra, voltandole le spalle''. Ha affermato, sempre riguardo al decreto sicurezza, il vicepresidente dei senatori della Lega, Lorenzo Bodega, parlando al Senato. ''Nella logica distorta di questo modo di pensare della sinistra - ha sottolineato nel suo intervento il senatore della Lega - pare sia il medico a causare la malattia, l'insegnante a generare l'ignoranza, lo spazzino a produrre sporcizia. Stabilendo il delitto di aggressione clandestina l'irregolare diventa un delinquente. Protesta infatti l'opposizione! Dove l'occhio vede, il cuore duole. Ferrea logica. Mi riferisco alla percentuale pari quasi all'80 per cento di criminali di importazione, ospiti in prigioni settentrionali - dicasi l'80 per cento - sull'intera popolazione carceraria (fonti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)''. Per il sen. Bodega e' ''profondamente scorretto il tentativo di rappresentare in maniera riduttiva, oltre che distorta, l'effettiva portata di questo provvedimento, circoscrivendone il confronto politico e le stesse pretestuose critiche al mero ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. Non è solo questo! C'e' anche la mano mafiosa e credo che andrebbe ascoltato con molta attenzione quel Ministro che, umile e perseverante coi suoi collaboratori, ha conseguito risultati senza precedenti dal Dopoguerra ad oggi. Due dati da soli: pesano ben più del profluvio di parole pronunciate e scritte sulla lotta sulla Piovra. Si tratta di ben 4,5 miliardi di euro sequestrati ai boss e di oltre 170 pericolosi latitanti catturati. Tutto ciò ed altro ancora in appena un anno. Il disegno di legge in discussione si presenta - ha concluso il sen. Bodega - con questo biglietto da visita, che ne qualifica lo spirito e gli obiettivi. Teniamone conto, anche se comprendo che ad alcuni apparirà irrinunciabile la golosa polemica intorno a temi più idonei a speculazioni fantasiose''. ''C'e' una diretta connessione, o ancor meglio, la reciprocita' tra crimini e immigrazione. Ben vengano quindi tutte le misure adottate da questo governo dal ministro Maroni che in prima linea combatte assieme a Umberto Bossi nel sostenere tutte quelle iniziative volute a gran forza dalla nostra gente, dal nostro popolo, quello della Lega''. Parlando di sicurezza nell' aula del Senato, il senatore della Lega Nord Giampaolo Vallardi, segretario della commissione Antimafia ha ringraziato il popolo leghista per il sostegno che hanno ricevuto i parlamentari nel portare avanti il decreto sicurezza. Ma, nello stesso tempo, Vallardi ha chiesto scusa al popolo della Lega e a tutti i cittadini, perché: ''E' passato un anno da quando abbiamo iniziato la discussione di questo decreto - spiega Vallardi - tutti hanno discusso, tutti hanno giustamente espresso la propria opinione; credo però sia scaduto il tempo delle chiacchiere perché ora è arrivato il tempo della responsabilità, è arrivato il momento di andare dai nostri cittadini, il momento di trovare il coraggio per andare dai familiari delle tante vittime che abbiamo avuto in questi anni nei nostri paesi e potergli chiede scusa per quello che è successo, con la consapevolezza e la forza che da oggi, con questa legge, viviamo in un paese più sicuro''.

(01/07/2009)



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#7 sergio3

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Inviato 02 July 2009 - 11:50:29


Il "pacchetto sicurezza" è stato definitivamente  APPROVATO--
Chiara esposizione del Senatore Bricolo e Gasparri.

Penosa e patetica, quasi da teatro dei pupi (ma quello è meglio) della Senatrice del PD  Finocchiona (o come si chiama)  un arrampicarsi sui vetri, ma senza ventose-- una caduta tremenda--

Ecco perchè hanno perso 4.000.000 di voti-- avanti così che andate bene !!!!


utilizzatele!!!!!

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#8 Guest_Azzurro_*

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Inviato 02 July 2009 - 13:16:32


Visualizza messaggioAmedeo, su 2-Jul-2009 08:29, dice:

... io continuo ad affermare che sia ormai giunta l'ora di:



dimezzare i politici (1) ed i loro stipendi !!!



1 - Tutti: destra, centro e sinistra.

Io sono per l'abolizione degli 8.200 comuni in Italia, visto che i servizi pubblici sono stati oramai privatizzati al 90%.


#9 sergio3

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Inviato 02 July 2009 - 13:32:31


Visualizza messaggioAzzurro, su 2-Jul-2009 14:16, dice:

Io sono per l'abolizione degli 8.200 comuni in Italia, visto che i servizi pubblici sono stati oramai privatizzati al 90%.


Ma sì facciamo dell'italia una bella SpA dove come in tutte le Società private chi sbaglia, fuori dai maroni !! questo mi piace-- ma non vengano a chiedere aiuti , finanziamenti, e tappatura di buchi finanziari !!!

Praticamente un federalismo fiscale ---ma che bella illusione !!!



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#10 Cristal

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Inviato 29 August 2009 - 11:19:22


non ho capito una cosa:

Cita

alla luce di quanto detto, appare senza alternativa la scelta che saranno costrette a compiere molte donne «irregolari», ovvero quella di non partorire.
se le donne incinte hanno diritto al pds per gravidanza e fino a 6 mesi dopo la nascita del figlio, perchè mai non dovrebbero partorire?

Ciò che mi lascia delle perplessità invece è la situazione delle richiedenti asilo, le quali non hanno fatto in tempo a richiedere il pds (perchè giunte i Italia da poco) e sono prossime al parto, senza avere alcun documento d'identità in mano.... :conf (13):



Immagine inviata


www.mondodeicolori.net

L'anima di una persona sta nascosta nello sguardo, per questo abbiamo paura di guardarci negli occhi. Jim Morrison





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