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Titolo di soggiorno per parenti di cittadini italiani o UE


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Questa discussione ha avuto 69 risposte

#11 minupepita

minupepita

    AdvMI

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    Medaglie



Inviato 28 October 2008 - 13:31:17


Grazie per avermi chiarito le ideie...


#12 Rick

Rick

    Tpx5MI

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    Medaglie



Inviato 28 October 2008 - 14:43:27


Visualizza messaggioAmedeo, su 28-Oct-2008 09:41, dice:

Il valore burocratico dei due tipi di visto è esattamete lo stesso.   Tempo fa, l'Ufficio Immigrazione di Roma li distingueva concedendo le CdS solo a chi era entrato con visto per ricongiungimento.    E' stata sollecitato (???!!!) un apposito chiarimento del Ministero degli Esteri che ha appunto sancito l'assoluta equivalenza dei due tipi di visto.   Da quel momento l'U.I. di Roma si è adeguato rilasciando le CdS anche agli stranieri parenti di italiani entrati con visto per familiare al seguito-

La differenza pratica consiste invece:

a) visto per ricongiungimento familiare: il parente viaggia per suo conto ed il consolato italiano, che deve rilasciarlo, si prende più tempo.

b) visto per familiare al seguito; il parente viaggia assieme all'italiano ed il consolato non può più prendersi tempi biblici per il rilascio, che deve avvenire anche nello stesso giorno.

Un saluto,

permettimi di aggiungere qualche punto  :

Familiare al seguito :

- riservato a parenti di cittadini italiani od Eu residenti in Ita .

- non necessita di preventivo nulla osta rilasciato dalla prefettura italiana

- non necessita di appuntamento presso l'ambasciata italiana di Buc.


Ricongiungimento Familiare :

- riservato a parenti di extra EU che vogliano farsi raggiungere in Ita dai parenti ancora nel paese d'origine

- necessita di preventivo nulla osta rilasciato dalla prefettura italiana
    ( e quindi di tutte le certificazione che servono per averlo)

- necessita di appuntamento presso l'ambasciata italiana di Buc.



Prendendo ad esempio minupepita

se tu dovessi far venire in italia tuo figlio , e tu sei moldava

occorre distinguere se :

se sei sposata con un italiano o cittadino Eu residente in Ita
basterà che questi faccia le pratiche per il familiare al seguito


se invece non sei sposata con italiano o cittadino Eu residente in Ita ,
dovrai iniziare le pratiche per il ricongiungikmento familiare ,
pratiche che iniziano con la richiesta di nulla Osta in prefettura .



Immagine inviata


#13 Amedeo

Amedeo

    MI

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Inviato 28 October 2008 - 15:25:18


Caro Rick, ciao.

Visualizza messaggioRick, su 28-Oct-2008 15:43, dice:

permettimi di aggiungere qualche punto  :

Familiare al seguito :

- riservato a parenti di cittadini italiani od Eu residenti in Ita .

- non necessita di preventivo nulla osta rilasciato dalla prefettura italiana

- non necessita di appuntamento presso l'ambasciata italiana di Buc.
Ricongiungimento Familiare :

- riservato a parenti di extra EU che vogliano farsi raggiungere in Ita dai parenti ancora nel paese d'origine

- necessita di preventivo nulla osta rilasciato dalla prefettura italiana
    ( e quindi di tutte le certificazione che servono per averlo)

- necessita di appuntamento presso l'ambasciata italiana di Buc.
Prendendo ad esempio minupepita

se tu dovessi far venire in italia tuo figlio , e tu sei moldava

occorre distinguere se :

se sei sposata con un italiano o cittadino Eu residente in Ita
basterà che questi faccia le pratiche per il familiare al seguito
se invece non sei sposata con italiano o cittadino Eu residente in Ita ,
dovrai iniziare le pratiche per il ricongiungikmento familiare ,
pratiche che iniziano con la richiesta di nulla Osta in prefettura .

Forse conviene fare un po' di ordine alle tue aggiunte.

a) Il visto per familiare al seguito non è limitato nel rilascio ai soli parenti di cittadini italiani o della UE.   Può essere rilasciato anche ai parenti di cittadini stranieri.  E' previsto dal TU 286.   Che poi normalmente ne usufruiscano i parenti di cittadini italiani è un altro conto.

b)Il Nulla-Osta al ricongiungimento e l'appuntamento al consolato lo devono effettuare solo i parenti stranieri di stranieri.   I parenti starnieri di cittadini italiani o comunitari non devono chiedere Nulla-Osta e possono andare senza appuntamenti vari nei consolati.

Ribadisco che la differenza fra i due tipi di visti consiste solo nel viaggio del parente straniero: da solo (ricongiungimento) o con il parente (visto per familiare al seguito).   Entrambi i tipi di visto possono essere chiesti da stranieri.   se parenti di italiani o dell'UE non occorre Nulla-Osta e prenotazione, mentre se parenti di stranieri occorrono entrambi.

Un saluto a tutti,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

Autore di:
Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
Ricongiungimento ... step by step
editi da: http://www.edizionidellimpossibile.com

Indice generale di Amedeo
http://ambasada.it/index.php?showtopic=4923

#14 XCXC

XCXC

    TpX2MI

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Inviato 28 October 2008 - 15:43:27


Visualizza messaggioRick, su 28-Oct-2008 14:43, dice:


permettimi di aggiungere qualche punto  :

Familiare al seguito :

- riservato a parenti di cittadini italiani od Eu residenti in Ita .

- non necessita di preventivo nulla osta rilasciato dalla prefettura italiana

- non necessita di appuntamento presso l'ambasciata italiana di Buc.



Ricongiungimento Familiare :

- riservato a parenti di extra EU che vogliano farsi raggiungere in Ita dai parenti ancora nel paese d'origine

- necessita di preventivo nulla osta rilasciato dalla prefettura italiana
    ( e quindi di tutte le certificazione che servono per averlo)

- necessita di appuntamento presso l'ambasciata italiana di Buc.



Prendendo ad esempio minupepita

se tu dovessi far venire in italia tuo figlio , e tu sei moldava

occorre distinguere se :

se sei sposata con un italiano o cittadino Eu residente in Ita
basterà che questi faccia le pratiche per il familiare al seguito


se invece non sei sposata con italiano o cittadino Eu residente in Ita ,
dovrai iniziare le pratiche per il ricongiungikmento familiare ,
pratiche che iniziano con la richiesta di nulla Osta in prefettura .

ahiahiai rick! :)

il visto di familiare al seguito possono ottenerlo anche i cittadini non eu... ed addirittura possono ottenerlo insieme al primo visto... quindi anche se nn sono mai stati in Italia.... delegando (la delega si sottoscrive al Consolato subito dopo aver ottenuto il Visto) una persona in Italia per le pratiche del nulla-osta che poi verra' spedito al Consolato.

Pero'... essendo che uno straniero non puo' recarsi senza appuntamento... di fatto e' quasi inutile riSpetto al ricongiungimento familiare.

E' SEMPRE VERO' PERO' CHE I VISTI DI FAMILIARE AL SEGUITO, SENZA DISTINZIONE DI CITTADINANZA DEI PARENTI,  DEVONO AVERE LA PRECEDENZA SUGLI ALTRI E QUINDI BISOGNA INSISTERE SU UN APPUNTAMENTO A BREVE.

Ma non c'e' altra scelta per chi decidesse di portarsi un parente al seguito in Italia senza attendere il ricongiungimento e lasciarlo solo in MD...

anzi... per me e' consigliabile perche' il reddito si autocertifica con una dichiarazione del datore di lavoro....

Poi concordo con le differenza descritte da Amedeo...

di fatto i due visti si distinguono per viaggiare da soli (i parenti ricongiunti) o con cittadino (parente) al seguito...



.


#15 Rick

Rick

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Inviato 28 October 2008 - 15:51:31


Visualizza messaggioXCXC, su 28-Oct-2008 16:43, dice:

ahiahiai rick! :)

il visto di familiare al seguito possono ottenerlo anche i cittadini non eu...

Certo che si ,

io parlo del riferimento in italia e non di chi riceve il visto .

Mi sembrava chiaro , forse l’eccesso di sintesi non lo rende .

Visualizza messaggioXCXC, su 28-Oct-2008 16:43, dice:

di fatto i due visti si distinguono per viaggiare da soli (i parenti ricongiunti) o con cittadino (parente) al seguito...

la differenza principale è il nulla osta ,
per il ricongiungimento è necessario ,
per il familiare al seguito no !



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#16 XCXC

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Inviato 28 October 2008 - 16:18:16


Visualizza messaggioRick, su 28-Oct-2008 15:51, dice:


Certo che si ,

io parlo del riferimento in italia e non di chi riceve il visto .

Mi sembrava chiaro , forse l’eccesso di sintesi non lo rende .



la differenza principale è il nulla osta ,
per il ricongiungimento è necessario ,
per il familiare al seguito no !

mi dispiace ma non ci siamo eh! :)

Il riferimento in Italia puo' essere benissimo un cittadino extraUE e chiedere il familiare al seguito per altro cittadino non EU

ed anche il visto di familiare al seguito necessita del nulla-osta se a chiederlo e' un cittadino extraUE

Io moldavo, per esempio, vado in MD con il nulla-osta rilasciato dalla prefettura.... vado a Bucarest con il parente e chiedo il visto di familiaire al seguito.
Ovvio che a me, moldavo, serve l'appuntamento ma e' anche ovvio che il Consolato deve darmi la precendenza rispetto ad altri visti... diciamo che al max puo' fissarmi un appuntamento nei buchi vuoti dei 200 previsti giornalieri... ed entro un ragionevole tempo che possiamo dire sia intorno ai 30 gg

Lo stesso dicasi se devo venire per la prima volta in Italia con a seguito mia figlia (per esempio)

prima devo delegare al consolato un residente in Italia (it o straniero) che curera' le pratiche del nulla-osta...

ottenuto il quale mi rechero' al consolato per chiedere il visto di familiare al seguito...



.


#17 Rick

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Inviato 28 October 2008 - 16:50:40


NOn sono d'accordo ne con te ne con Amedeo .

la possibilità prevista dall’art. 29 del TU 286/1998

comporta pur sempre il rilascio di un nulla osta dalla prefettura italiana .


Quindi tornando a noi ,

ancora una volta cio che fa la differenza

è la necessita di un nulla osta ,


Poi chiamateli come volete ,

ma il punto è tutto li .


Tra l'altro ci fu una forumista di cui ora non ricordo il nome

che fece il diavolo a 4 per questo tipo di procedura ,

ed in pratica dovette fare ne + ne -

che le stesse pratiche di un ricongiungimento

con relativo nulla osta .



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#18 XCXC

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    Medaglie








Inviato 28 October 2008 - 17:14:48


scusa ma chi sta dicendo il contrario?

Il nulla-osta ci vuole sempre se il richiedente e' extraUE ! ovvio...

ma la differenza e' , come dice Amedeo,  la presenza o meno del familiare richiedente...

il resto e' uguale



.


#19 Guest_Intense_*

Guest_Intense_*
  • Ospite

Inviato 03 December 2008 - 10:02:02


Amedeo io o trovato questo......
vorrei capire meglio se posso o no cambiare in Pds....
perche anche a me in questura di Milano che la carta di soggiorno si rilascia solo dopo 5 anni di permesso di soggiorno

CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD,rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente;
Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso;
La richiesta di Carta di soggiorno anche per i figli minori ultraquattordicenni deve essere corredata da:

    *
      Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
    *
      Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.

NOTE:

   1.
      La Carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi ( famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia ), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;
   2.
      Per istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia,il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
   3.
      La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente la Carta di soggiorno. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (vedi scheda sottoriportata):

LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:

NR. FAMILIARI

(compreso il richiedente)


REDDITO NECESSARIO



2 ( DUE )


IMPORTO ANNUO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE

3 o 4 ( TRE o QUATTRO )


PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

5 ( CINQUE ) E/O PIU' FAMILIARI


PARI AL TRIPLO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

   4.
      Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente la Carta di soggiorno devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);
   5.
      Nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);
   6.
      La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell' U.E. residente in Italia. In tali casi l'istanza deve essere corredata unicamente da documen-tazione anagrafica attestante il rapporto di parenela;
   7.
      La Carta di soggiorno è a tempo indeterminato;
   8.
      La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie;
   9.
      La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.


trovato su questo sito
http://www.portaleim..._Stranieri.aspx


#20 Guest_Intense_*

Guest_Intense_*
  • Ospite

Inviato 03 December 2008 - 10:16:08


Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 Kb) che offrono questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 Kb)

Alla domanda è necessario allegare:

    * copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
    * copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
    * certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
    * un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
    * copie delle buste paga relative all'anno in corso;
    * documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
    * bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50€)
    * contrassegno telematico da euro 14,62

Il costo della raccomandata è di euro 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

    * avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
    * avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

    * entrare in Italia senza visto;
    * svolgere attività lavorativa;
    * usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
    * partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

    * esercitare un’attività economica come lavoratore regolare;
    * frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
    * soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno.
      In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Divieti e revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

    * per motivi di studio o formazione professionale;
    * per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
    * per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
    * per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
    * ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

    * se acquisito fraudolentemente;
    * in caso di espulsione;
    * quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
    * in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
    * in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea;
    * in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.


questo da qui
http://www.poliziadi...a_soggiorno.htm





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   Consolato di Milano  Consolato di Padova





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