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Titolo di soggiorno per parenti di cittadini italiani o UE


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Questa discussione ha avuto 69 risposte

#1 Amedeo

Amedeo

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Inviato 08 August 2008 - 22:34:30


Un saluto a tutti.

Dopo un lungo periodo di assenza dovuto a problemi di connessione internet, ho fatto un salto su questo forum ed ho notato che in questa sezione sono necessarie un po' di informazioni aggiornate ed operative.

La prima è quella relativa al titolo di soggiorno che spetta ad un parente (coniuge, figlio, genitore, zio, cugino, ecc.) di parente italiano o anche dell'UE (p.e. romeni).

La legge che regolamenta la questione è il D.L. 30 del 2007.   Questa deve essere la "Bibbia" di un italiano o comunitario con partner o parente straniero.   Questa legge è ben diversa dal T.U. 286 sull'immigrazione che riguarda gli stranieri in generale.   Quest'ultima fa riferimento all'art. 19 alla inespellibilità dei parenti entro il 4° grado di cittadini italiani, ma la norma deve intendersi superata ampiamente dal citato D.L. 30/2007.

Il parente straniero di cittadino italiano o comunitario è distinto dal DL 30 in due categorie:

1) coniuge, figli fino a 21 anni e genitori a carico;
2) ogni altro parente extraUE a carico.

I primi hanno immediate possibilità di avvalersi della legge e senza particolari incombenze, mentre per i secondi occorre dimostrare che sono a carico.  Il carico si può dimostrare con ricevute di rimesse costanti di denaro per almeno 6/12 mesi.   In realtà, mancando i decreti di attuazione della legge, spesso i visti per ricongiungimento con fratelli, zii o cugini vengono rifiutati nell'erronea convinzione che non sono ricongiungibili come per gli stranieri in generale.   Non è vero e ad un rifiuto si può ricorrere in tribunale (non TAR) con ottime possibilità di vittoria.

Detto questo, i parenti di cui tratto hanno diritto ad una Carta di Soggiorno (se qualcuno vi dicesse che non esiste più fategli leggere il testo del DL 30), che è cosa ben diversa da un Permesso di Soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui al TU 286.   Che sia ben diversa lo si riscontra a proprie spese quando una moglie extraUE di cittadino italiano ha un figlio.   Se ha la Carta di Soggiorno ai sensi del DL 30/2007 ha diritto all'assegno di maternità, altrimenti no (in realtà occorrerebbe una azione legale in tribunale).   La differenza fra i due titoli di soggiorno vale, quindi, almeno 1.300 euro.

Secondo la legge, questa C.d.S. va chiesta trascorsi 3 mesi dall'ingresso in Italia.  Non quindi entro gli 8 giorni lavorativi come da TU 286, ma dopo i 3 mesi, senza che sia fissato un limite entro cui chiedere il titolo di soggiorno.   Io consiglio, però, di chiedere la CdS quanto prima, perchè altrimenti si dovrebbe circolare con tutta la documentazione dietro attestante la parentela da esibire ad eventuali controlli.

La CdS va chiesta all'Ufficio Immigrazione (non allo Sportello Unico).  E' nota, però, la resistenza che hanno molte questure (in particolare a Roma) nel rilascio di questi titoli di soggiorno.  Quando vi presentate allo sportello, l'addetto comincia a dire che la domanda da fare è di un PdS CE per lungo soggiornanti, che le carte di soggiorno non esistono più, che non ha il modello per la richiesta e quant'altro.

Voi precisate che volete chiedere una Carta di Soggiorno ai sensi del DL 30/2007 e se vi viene fornito un modello per permesso di soggiorno, voi cancellate la dicitura e la sostituite con quella detta.   Se non venisse accettata proprio la domanda, chiedete che vi mettano per iscritto i motivi del rifiuto ai sensi dell'art. 7 del DPR 396/2000.  Se non accettassero niente e non mettessero per iscritto niente, non rimane che andare dai Carabinieri a sporgere querela per omissione in atti d'ufficio (purtroppo è accaduto).

Questo tipo di titolo di soggiorno deve essere rilasciato entro 90 giorni.   Se il tempo viene superato, consiglio una diffida ad adempiere entro 30 giorni, con richiesta di accesso agli atti.  Se anche questo tempo viene trascorso invano, è necessaria una querela e la riproposizione della diffida.   Se vi rispondesse qualcuno che gli Uffici Immigrazione sono oberati di lavoro (che è anche vero), voi replicate che non si possono scaricare sull'utenza le disfunzioni della Pubblica Amnistrazione.   Come dire: fatti loro!!!

Questo titolo di soggiorno va rilasciato anche se il parente extraUE di cittadino italiano fosse stato precedetemente irregolare e/o espulso.   Lo aveva già sentenziato la Corte Europea nel 2002 e lo ha ribadito da pochi giorni con la "sonora" ulteriore sentenza postata da XCXC al link diretto http://ambasada.it/i...?showtopic=3004 .

Spero di essere stato breve, chiaro ed operativo.

Buon titolo di soggiorno a tutti (!!!???),



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
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#2 XCXC

XCXC

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Inviato 13 August 2008 - 21:58:00


ciao carissimo Amedeo e ben arrivato :) grazie per le info... ma si dice che ancora per la cds non ci siano regolamenti chiari... boh vedremo. Io vedo tanta confusione ancora.

Per chi nn conoscesse Amedeo... posso semplicemente affermare che e' il guru dei diritti degli extraUE (soprattutto moldavi) in Italia! Il PRIMO in assoluto a pubblicare anche un libro.

Famoso anche il suo primo indice generale su stranieri in italia, ora visibile su tuttostranieri

http://www.tuttostra...asp?TOPIC_ID=98



.


#3 Amedeo

Amedeo

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Inviato 13 August 2008 - 23:05:21


Caro XCXC, ciao e ben ritrovato.

L'accoglienza è indubbiamente calorosa e ben gradita.   Devo scrivere diverse cose, riguardanti in particolare i moldavi, anche su questo forum e nei prossimi giorni lo farò certamente.

Per il libro (in cui, se ricordi, ti ho fornito il passaggio per l'eternità citandoti) ho avuto molti problemi, ora quasi tutti risolti, e sto per partorirne un altro, che mi sono accorto di avere in pratica già pronto senza volerlo.  

Ho aperto anche una piccola, piccola, piccola casa editrice.   E' la mia ultima sfida.   E' stato difficile come un matrimonio in Tibet, ma ce l'ho fatta.

Per adesso devo lasciare, perchè ho un caso ostico di un visto per familiare al seguito di cittadino italiano che il Consolato di Dakar non vuole rilasciare.

Un salutone,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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#4 bracciodiferro

bracciodiferro

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Inviato 15 August 2008 - 19:03:29


però in certi casi per gli altri parenti dei cittadini italiani è meglio l'art. 19 d.lgs 286/98... non richiede nessun carico ma solo la convivenza e la documentazione della parentela.

Poi oltre alla "bibbia" ci metterei anche qualche riferimento organico dei principi e diritti fondamentali della Costituzione.

Auguri e buon lavoro...  :6: :thumbsup:


#5 Amedeo

Amedeo

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Inviato 15 August 2008 - 20:18:24


Caro Bracciodiferro, ciao.

Visualizza messaggiobracciodiferro, su 15-Aug-2008 20:03, dice:

però in certi casi per gli altri parenti dei cittadini italiani è meglio l'art. 19 d.lgs 286/98... non richiede nessun carico ma solo la convivenza e la documentazione della parentela.

Poi oltre alla "bibbia" ci metterei anche qualche riferimento organico dei principi e diritti fondamentali della Costituzione.

Auguri e buon lavoro...  :6: :thumbsup:

In teoria si, hai ragione per quanto riguarda la regolarizzazione di un parente del gruppo 2, irregolare e convivente.   Peraltro i tempi di rilascio del titolo di soggiorno dovrebbero essere più brevi: 20 giorni in luogo dei 3 mesi.   Ottenuto il titolo, nessuna legge vieta di chiedre la Carta di Soggiorno ai sensi del DL. 30/2007, anche se il primo titolo non è scaduto.

Un saluto,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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#6 bracciodiferro

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Inviato 16 August 2008 - 11:13:07


Visualizza messaggioAmedeo, su 15-Aug-2008 22:18, dice:

Caro Bracciodiferro, ciao.
In teoria si, hai ragione per quanto riguarda la regolarizzazione di un parente del gruppo 2, irregolare e convivente.   Peraltro i tempi di rilascio del titolo di soggiorno dovrebbero essere più brevi: 20 giorni in luogo dei 3 mesi.   Ottenuto il titolo, nessuna legge vieta di chiedre la Carta di Soggiorno ai sensi del DL. 30/2007, anche se il primo titolo non è scaduto.

Un saluto,

purtroppo sui 20 giorni, come del resto sui 3 mesi, sappiamo benissimo qual è la situazione :sad (4): (ricordo per una CDS in passato cosa ho dovuto "spostare" per averla in tre mesi! mentre per l'art. 19 in un caso pratico ho dovuto richiamare l'urgente tutela proprio di un minore).

del resto sappiamo benissimo che la macchina burocratica italiana è lenta per tutti... vedremo in futuro se migliorerà.

:greets (11):  :thumbsup:


#7 Amedeo

Amedeo

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Inviato 27 October 2008 - 16:53:43


Un saluto a tutti.

Aggiungo in questo topic anche un modello, compilato dal cittadino italiano, da consegnare contestualmente alla richiesta di Carta di Soggiorno.

--------------------------------

Alla QUESTURA DI _____________________
Ufficio Immigrazione c/o Commissariato di
via _________ , __ - _____ - _______ (__)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, COMUNICAZIONE e DOMANDA


     Il sottoscritto _______________, nato il __/__/____ a _____, di nazionalità italiana, residente a ____ (__) in ___________ n. __, c.a.p. _____, tel. __________, cell. _________, di professione _________, visto il D.L. n. 286/1998, art. 1 c. 2, art. 28 c. 2, e il D.L. n. 30/2007,

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 12, comma 1, del D.L. 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che dispone: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 15.500 Euro” e che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

con la presente dichiarazione richiede la presenza in Italia e, di conseguenza, il rilascio della Carta di Soggiorno a seguito dell’avvenuto rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, ai sensi del D.L. 30/2007, in favore del cittadino straniero sig. ____________ , nato il __/__/____ a _______ , di nazionalità ______ , residente a _________ e dimorante presso il sottoscritto in attesa di trasferirvi la residenza.

     Il sottoscritto, ai sensi della legge n. 15/1968, dichiara di possedere i requisiti previsti dal D.L. 30/2007 (alloggio che rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale) e di conseguenza le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il suddetto cittadino straniero.

     Il sottoscritto dichiara altresì:

1. che la suddetta persona è il proprio ________ (_______ del proprio coniuge ____________);
2. che la stessa persona non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun trattamento pensionistico;
3. che la stessa persona è economicamente a proprio carico;

     Allega alla presente la seguente documentazione:

a) certificato … (inserire documenti attestanti la parentela);  
b) … ;
c) autocertificazione di cittadinanza del sottoscritto;
d) autocertificazione di matrimonio del sottoscritto;
e) autocertificazione di stato di famiglia del sottoscritto;
f) autocertificazione di residenza del sottoscritto;
g) fotocopia del CUD 200_ del sottoscritto con originale in visione;
h) cessione di fabbricato con originale in visione;
i) fotocopia del documento di identità del sottoscritto;
j) fotocopia del documento di identità del coniuge (se occorre).

     Il sottoscritto non allega, invece:

a) i certificati penali ed i carichi pendenti dello straniero, sia perché documentazione non prevista dal D.L. 30/2007, sia perché possibile l’accertamento d’ufficio ai sensi della legge n. 15/1968, art. 10;
b) il Codice Fiscale dello straniero, perché ottenibile solo dopo la presentazione della domanda di Carta di Soggiorno;
c) l’iscrizione al S.S.N. dello straniero, perché conseguente al rilascio del Codice Fiscale;
d) valori bollati, ai sensi del D.L. 30/2007 art. 10, comma 6 e della risoluzione 279/E del 4/10/2007 della Agenzia delle Entrate (terzultimo periodo).  

     Con osservanza.


     (luogo) ______, (data) _________ -

(firma)
____________________

---------------------------------


Il modello previsto per parente straniero generico, va adattato al caso specifico, ma in particolare per il coniuge.

Buona Carta di Soggiorno per tutti,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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#8 minupepita

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Inviato 27 October 2008 - 23:07:15


Una domanda urgente... aiuto vi prego.

Qual'è la differenza tra ricongiungimento famigliare e famigliare a sequito?



Grazie


#9 XCXC

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Inviato 27 October 2008 - 23:43:40


Visualizza messaggiominupepita, su 27-Oct-2008 23:07, dice:

Una domanda urgente... aiuto vi prego.

Qual'è la differenza tra ricongiungimento famigliare e famigliare a sequito?

Grazie

praticamente non c'e' differenza...

diciamo che il visto di familiare al seguito puo' chiederlo, per un suo familiare, anche lo straniero che non e' mai stato in Italia e si appresta a venire per motivi di lavoro o familiari.



.


#10 Amedeo

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Inviato 28 October 2008 - 08:41:29


Visualizza messaggiominupepita, su 28-Oct-2008 00:07, dice:

Una domanda urgente... aiuto vi prego.

Qual'è la differenza tra ricongiungimento famigliare e famigliare a sequito?
Grazie

Il valore burocratico dei due tipi di visto è esattamete lo stesso.   Tempo fa, l'Ufficio Immigrazione di Roma li distingueva concedendo le CdS solo a chi era entrato con visto per ricongiungimento.    E' stata sollecitato (???!!!) un apposito chiarimento del Ministero degli Esteri che ha appunto sancito l'assoluta equivalenza dei due tipi di visto.   Da quel momento l'U.I. di Roma si è adeguato rilasciando le CdS anche agli stranieri parenti di italiani entrati con visto per familiare al seguito-

La differenza pratica consiste invece:

a) visto per ricongiungimento familiare: il parente viaggia per suo conto ed il consolato italiano, che deve rilasciarlo, si prende più tempo.

b) visto per familiare al seguito; il parente viaggia assieme all'italiano ed il consolato non può più prendersi tempi biblici per il rilascio, che deve avvenire anche nello stesso giorno.

Un saluto,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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