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carta di soggiorno


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Questa discussione ha avuto 35 risposte

#21 Rick

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    Medaglie



Inviato 08 May 2014 - 15:55:31


Oggi per poco mi arrestano alla questura di Milano

veramente ......


Ci sono hazzi seri con  gli aggiornamenti dei PDS "CE" per SLP .


In poche parole

si sono messi a verificare i requisiti reddituali  .....


Il problema è che adesso hanno il collegamento diretto con l'INPS

quindi sanno tutto , vita morte e miracoli .


C'ho speso un 2 ore a discutere ed anche animatamente

per sentirmi in fine dire

"lei ha ragione ma noi facciamo così"  .


Adesso mi devo fare una bella ricerca di giurispridenza

per vedere se qualcuno ha già portato il caso davanti ad un giudice .



LA cosa che mi fa girare di più le 00

è che avevo assicurato agli interessati

che non ci sarebbero stati problemi .


Vi terrò aggiornati



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#22 XCXC

XCXC

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    Medaglie








Inviato 08 May 2014 - 16:12:55


beh mi sembra giusto! La persona in questione va espulsa per lasciare posto ai mille (falsi richiedenti asilo) che arrivano clandestini ogni giorno sulle barchette organizzate dalla mafia italo-libica-tunisina con manleva del nostro Ministro Alfano (il piu' koglione-traditore che abbiamo avuto nella storia della Repubblica)!!!!

Scusa eh! Dobbiamo pur lasciare spazio a loro!

E' giusto creare dfifficolta' a coloro che sono qui da anni e accogliere questi poveretti!

Ma dove vivi?

Osi criticare la Roma arraffona che ha nostalgia degli schiavi?

Non sai che se stanno troppo nel ns Paese si italianizzano e poi pretendono pure gli elementari diritti umanitari?

Cosi' abbiamo carne fresca da schiavizzare!

Suvvia...



.


#23 XCXC

XCXC

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    Medaglie








Inviato 08 May 2014 - 16:24:09


Visualizza messaggioXCXC, su 08 May 2014 - 16:12:55, dice:

E' giusto creare dfifficolta' a coloro che sono qui da anni e accoglere questi poveretti!



approposito....

una persona moldava per gravi questioni familiari e di salute nn e' riuscita a rinnovare il PDS entro i due mesi successivi alla scadenza .

Nonostante sia  regolare in Italia da quasi 10 anni nn ha mai chiesto (consigliata male da qualcuno?...) il PDS CE di Lungo Soggiorno cui avrebbe avuto diritto.

Gli ho consigliato di produrre tutti i certificati medici che giustificassero l'impossibilita' di recarsi in Questura/Posta per la presentazione della domanda di rinnovo!

Ha appuntamento a meta' Maggio ! Vediamo cosa succedera' !

Se gli daranno l'espulsione giuro che faro' un casino e 1/2 !!!!

Vogliamo espellere una persona Moldava a cui si aprono, oggi, le porte solo con il passaporto e accettare migliaia di falsi richiedenti asilo che pagano migliaia di euro ai delinquenti Caronte?



.


#24 giemme74

giemme74

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    Medaglie



Inviato 08 May 2014 - 16:51:40


temo che questo paese si possa raddrizzare solo con una rivolta armata...



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#25 Rick

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Inviato 08 May 2014 - 17:15:33


Visualizza messaggioXCXC, su 08 May 2014 - 16:12:55, dice:

E' giusto creare dfifficolta' a coloro che sono qui da anni e accogliere questi poveretti!

uhmmm

14 anni ..... questa persona è qui da 14 anni

ed ha ricongiunto 2 persone

versato una media di 7/8 mila euro di contributi per 11 anni

per una pensione che non vedrà mai in vita sua

e negli ultimi 3 lavoricchia con contratti a chiamata

e meno di 1000 euro versati all'inps 3 anni fa

e qualche bazzecola negli ultimi 2


In sostanza il controllo reddituale

che è tutt'ora mia convinzione sia del tutto illeggitimo alla luce della normativa vigente
(ma poi vedremo)

non è tanto volto a determinare una cifra minima di redito

ma a verificare una costanza di impegno lavorativo .


LA cosa mi ha creato un giramento di palle ......

MA la si dovrebbe risolvere

presentandosi con almeno un 2 /3 trimestri di contributi versati all'inps

per un 1000 euro di spesa .


Io francamente a conti fatti consiglierò di venire a miti consigli

ed accettare il ricatto

perchè i fatti sono 2

o c'è gia della giurisprudenza od una circolare che stigmatizza questo comportamento

ed allora si cavalca la sentenza altrui

opppure anche il solo pensare di andare per via legali

comporterebbe una spesa quantomeno simile

con l'incertezza del risultato finale .


Ps
effettivamente
la sala d'attesa era piena di richiedenti asilo ......



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#26 Rick

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    Medaglie



Inviato 08 May 2014 - 17:26:49


ma la cosa più ridicola è che

se non fosse stato per lo scrupolo di torgliersi dai piedi

questa scadenza maledettamente impressa su questi primi Pds CE per SLP

non avrebbe avuto nessun problema

poteva starsene tranquilla e felice

senza neanche porsi il problema

e nessuno gli avrebbe mai detto niente .


Come sempre in Italia stare nacosti è la cosa migliore

appena tiri fuori la testolina



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#27 Rick

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    Medaglie



Inviato 08 May 2014 - 18:35:25


La Bossi Fini

nella sua più aggiornata versione

dove tra l'altro finalmente si smette di parlare di carta di soggiorno in luogo di PdS CE per SLP


Articolo 9
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (1)


1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. (2)

1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta. (3)

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo. (3)

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. (2)

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. (4)

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale. (5)


3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; (6)
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. (2)

4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. (7)

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta. (8)

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.


8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. (2)

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:  (9)
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. (10)

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può: (9)
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. (2)

13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica ‘annotazioni’ del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia. (11)



(1) Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(4) Comma così modificato dall’art. 5, comma 8, lett. 0a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(6) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(9) Alinea così modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(11) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.





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#28 Rick

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Inviato 08 May 2014 - 18:45:44


I casi di revoca ......


comna 4 richiamato dal comma 7

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. (2)


7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;



OVVERO SOLO CASI DI REATI PENALI  ! ! !

oggi a quei deficienti non sono risucito a farglielo ammettere ,

si fermavano sempre alla dizione del comma 7/c

"quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio"

ed io a memoria gli ribadivo il richiamo al comma 4

che limita la fattispecia a

"pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."




In pratica sti malfidati pretendono di usare il comma 7/c

per poter rivedere tutti i presupposti che hanno portato alla concessione del Pds CE per SLP


Madonna quanto mi prude la penna ......

non riesco a stare sulla sedia !!!



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#29 Rick

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Inviato 08 May 2014 - 19:01:54


Visualizza messaggioRick, su 08 May 2014 - 18:35:25, dice:

La Bossi Fini

nella sua più aggiornata versione

dove tra l'altro finalmente si smette di parlare di carta di soggiorno in luogo di PdS CE per SLP





tra l'altro scopro solo ora che il termine è cambiato di nuovo :


1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»

presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' in qualsiasi altra disposizione normativa,

si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».



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#30 giemme74

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Inviato 08 May 2014 - 19:55:16


praticamente si vogliono attaccare a questa parte:

"Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero."

solita minchiata all'italiana delle leggi con 3 parole che vogliono dire tutto e il contrario di tutto e per questo si prestano alle più ampie interpretazioni, ovviamente sempre a favore della P.A.... siamo sudditi !!!



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