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PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO NELL’UE
Started By
XCXC
, 08 Apr 2011 - 18:45:50
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#1
Inviato 08 April 2011 - 18:45:50
PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO NELL’UE
Il permesso unico prevede per i lavoratori non comunitari gli stessi diritti dei cittadini europei
Una direttiva approvata recentemente dal Parlamento europeo, con 311 voti a favore, 216 contrari e 81 astensioni, prevede l’istituzione di un permesso unico di soggiorno e lavoro in Europa per i cittadini non comunitari. Una volta in vigore, la direttiva permetterebbe agli immigrati legali provenienti da paesi non Ue di ottenere i documenti necessari al soggiorno e al lavoro con un’unica procedura per tutto il territorio dell'Unione europea (fatta eccezione per Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda che non prenderanno parte all’adozione della direttiva sul permesso unico). In questo modo verrebbero garantiti agli immigrati una serie di diritti sociali, paragonabili a quelli dei cittadini comunitari, su questioni quali gli orari di lavoro, le ferie, la sicurezza sul posto di lavoro e l’accesso alla sicurezza sociale. Gli emendamenti adottati dai deputati saranno ora vagliati dai ministri di giustizia dei paesi Ue. Secondo il Trattato di Lisbona, il Parlamento e il Consiglio hanno pari poteri legislativi sui temi legati all'immigrazione.
Le nuove regole europee, se approvate in via definitiva, si applicheranno ai cittadini non comunitari che richiedono un permesso di residenza e di lavoro in uno Stato membro o che già vi risiedono legalmente. Il progetto di direttiva non si applicherebbe ai lavoratori non comunitari in trasferimento all'interno di società multinazionali, né a quelli stagionali, due categorie che saranno presto oggetto di un intervento legislativo ad hoc. Gli immigrati non comunitari che hanno ottenuto un permesso di residenza a lungo termine e i rifugiati sono già soggetti ad altre regole comunitarie e saranno pertanto esclusi da quelle ora in discussione. Infine, la direttiva non si applicherebbe ai lavoratori non comunitari distaccati, norma che però non dovrebbe impedire a tali lavoratori, se in regola con il soggiorno e il permesso di lavoro in uno Stato membro ma distaccati in un altro, di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco.
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