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Domande e Risposte interessanti (faq sui temi del pds, lavoro, studio ecc..)


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Questa discussione ha avuto 40 risposte

#1 XCXC

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Inviato 02 May 2008 - 17:48:47


Si può convertire il permesso da lavoro subordinato ad autonomo?

      Salve volevo sapere se un cittadino extra UE con permesso di soggiorno per lavoro possa convertirlo in lavoro autonomo. Se si come deve procedere? Questo mio amico vuole dipingere e vendere i propri quadri ai negozi interessati. Basta la licenza presso la camera di Commercio?
Anna

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente, durante il periodo di validità dello stesso, anche lo svolgimento di lavoro autonomo.
Per svolgere lavoro autonomo, è necessario essere preventivamente in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per l’esercizio della specifica attività di lavoro autonomo. Ad esempio, nel caso in cui l’attività venga svolta come libero professionista, il soggetto deve essere in possesso di P. IVA e iscrizione all’ente previdenziale competente. Si precisa che, in ogni caso, al fine della vendita di quadri di propria produzione, non necessita alcuna licenza di vendita, peraltro soppressa in via generale.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, viene rilasciato un permesso per l’attività effettivamente svolta.
Pertanto, se al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’attività effettivamente svolta è di lavoro autonomo, verrà rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
(Gloria Baldoni ed Elisa Pau)



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#2 XCXC

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Inviato 02 May 2008 - 17:51:53


Si può ancora fare domande per i flussi 2007?
      
Sono cittadina armena, risiedo qui in Italia da 2 anni e mezzo senza permesso di soggiorno, lavoro presso una famiglia come colf e babysitter e vorrei mettermi in regola, cosa mi consigliate di fare?

Naira

Per soggiornare regolarmente in Italia ai fini dello svolgimento di lavoro domestico, è necessario fare ingresso nell’ambito delle quote, sulla base di uno specifico nulla osta al lavoro subordinato. A tale fine, il datore di lavoro deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico immigrazione, presentando apposita istanza, esclusivamente mediante procedura telematica (modello “A” per il lavoro domestico). A prescindere dalla effettiva disponibilità di quote residue, il decreto flussi 2007 consente la valida presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro fino al 30 maggio 2008. In caso di mancanza delle quote, tuttavia, sarà necessario attendere l’emanazione del prossimo decreto flussi.
(Gloria Baldoni ed Elisa Pau - Cna Interpreta)



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#3 XCXC

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Inviato 03 May 2008 - 15:21:36


Ingresso per corsi di formazione
      
Sono una cittadina peruviana con residenza a Milano da circa 15 anni. Vorrei sapere quali sono gli enti di formazione professionale accreditati per frequentare i corsi, secondo il decreto del ministero della Solidarietà sociale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°237 del ll.l0.2007.

Vera M.

Il decreto 16 luglio 2007 del Ministero della Solidarietà sociale, di concerto con il ministero dell’Interno e degli Affari esteri, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237, determina, per l’anno 2007, le quote massime di ingresso di cittadini stranieri, nella misura di 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale e di 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento. Ai sensi del DPR n. 394/1999, articolo 44 bis, comma 5, le 5.000 quote di ingresso per corsi di formazione professionale sono destinate a cittadini stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di ingresso per studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi. Gli enti di formazione devono essere accreditati, in base alle norme attuative dell’articolo 142, comma 1, lettera d), del D.Lgs 31/03/1998, n. 112. In particolare, nel rispetto dei requisiti minimi per l’accreditamento previsti dalla norma nazionale, sono le singole Regioni che predispongono gli elenchi degli soggetti accreditati. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, nella quale Lei risiede, l’elenco degli enti accreditati si trova pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.lombardia.it), nella sezione “Indirizzari regionali ed elenchi utili / Formazione”.
(Gloria Baldoni ed Elisa Pau - Cna Interpreta)

(2 maggio 2008)



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#4 XCXC

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Inviato 03 May 2008 - 15:28:48


Decreto di espulsione e domanda con il Decreto flussi
      
Vorrei sapere se un ragazzo moldavo che l'estate scorsa ha avuto un foglio di espulsione (che prevede il divieto di entrare in Italia per 5 anni) perché trovato dall'ispettorato del lavoro come operaio in un cantiere, potrà trovare accolta la domanda, fatta da un artigiano, di chiamata al lavoro inviata il 18 dicembre u.s., come previsto dal "Decreto flussi". In caso negativo, potrà essere accolta la domanda, fatta dalla moglie, per ricongiungimento familiare?

Franca M.

Il divieto di reingresso in Italia, disposto dal decreto di espulsione per la durata di 5 anni, dovrebbe essere rilevato dalla Questura in sede di esame della domanda di nulla osta, sia al lavoro che al ricongiungimento familiare, dando luogo a parere negativo all’ingresso da parte della Questura medesima.
In tale ipotesi, lo straniero può rientrare nel territorio dello Stato, prima del decorso dei 5 anni, esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione del Ministero dell’Interno. In caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione da 1 a 4 anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13, D.Lgs n. 286/1998).
(Elisa Pau e Gloria Baldoni - Cna Interpreta)


CONTRATTO DI SOGGIORNO E CAMBIO LAVORO
      
Sono arrivato Italia con il decreto flussi 2006 per lavoro subordinato. Adesso sono in Italia da 5 mesi e faccio l'operaio. Firmerò il contratto di soggiorno ma il datore di lavoro ha detto che non ha più bisogno di me e che io posso cambiare il datore di lavoro. E' vero? Io adesso ho la ricevuta del permesso di soggiorno.
Lettera firmata

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lei avrebbe dovuto recarsi presso lo Sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, con il datore di lavoro che ha presentato istanza di nulla osta nel decreto flussi 2006, e contestualmente richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Alle condizioni sopra descritte, in attesa dell'effettivo rilascio del primo permesso di soggiorno, è possibile l'instaurazione del rapporto di lavoro, in presenza di:
1) copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione;
2) ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.
Se tutte queste condizioni vengono rispettate, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il primo datore di lavoro si interrompa, è comunque possibile instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro, anche in attesa dell'effettivo rilascio del permesso di soggiorno. In tale caso, occorrerà naturalmente stipulare un nuovo contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro.
Diverso è il caso in cui, dopo l'ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, il datore di lavoro che ha presentato istanza di nulla osta nei flussi non sia più disponibile all'assunzione e conseguentemente non sia possibile siglare presso lo Sportello unico immigrazione il contratto di soggiorno.
In tale ipotesi, il lavoratore può presentare richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla stessa una specifica dichiarazione del responsabile dello Sportello unico immigrazione attestante la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
Nel caso in cui un nuovo datore di lavoro sia interessato all'assunzione, è così possibile per il lavoratore instaurare un rapporto di lavoro, con stipula tra le parti del contratto di soggiorno.
(Elisa Pau e Gloria Baldoni - Cna Interpreta)



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#5 XCXC

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Inviato 03 May 2008 - 15:32:14


DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

      Sono romena, colf, nubile, iscritta all'Inps con contratto di 500 euro mensili, pago l'affitto. Voglio sapere se devo fare la dichiarazione dei rediti per il 2007? Se ho un conto corrente bancario si devono dichiarare pure quei soldi? Posso fare la richiesta di non pagare più il ticket sanitario per reddito basso?
Mihaela L.

Anche nel caso in cui, per l'anno di imposta 2007, lei abbia percepito esclusivamente redditi da lavoro dipendente, come lavoratrice domestica, lei ha comunque l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF/2008 per redditi 2007), in quanto il datore di lavoro domestico non è sostituto di imposta. Essendo lei tenuta alla presentazione della dichiarazione, potrà fare valere in tale sede eventuali oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'anno 2007 (es. spese sanitarie, ecc).
Inoltre, se il canone di locazione viene pagato con riferimento alla propria abitazione principale, lei ha diritto a usufruire di una speciale detrazione per canoni di locazione (di cui all'art.16 del Tuir), da fare valere sempre in dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, poi, le somme depositate in conto corrente bancario, le stesse non hanno comunque rilevanza ai fini della dichiarazione dei redditi, in quanto i relativi interessi attivi sono già assoggettati a specifica ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In merito, infine, all'esenzione dal ticket sanitario, per disposizione nazionale, gli assistiti che vivono in condizioni disagiate possono avere diritto, per motivi di reddito, a non pagare o a pagare in forma ridotta i ticket delle spese mediche e sanitarie. Sono, tuttavia, le singole Regioni che stabiliscono in dettaglio quali sono le persone che ne hanno diritto, la forma di esenzione (totale o parziale) e, nel caso dell'esenzione parziale, la quota che deve essere pagata.
La sua situazione non rientra tra le forme di esenzione individuate dalle norme nazionali. Le consigliamo, pertanto, di effettuare una verifica con la Azienda U.S.L. di appartenenza, per accertare la sussistenza di un eventuale diritto all'esenzione, nonché le modalità per fruire della stessa. A tale fine, un criterio frequentemente adottato dalle Regioni è il riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
(Elisa Pau e Gloria Baldoni - Cna Interpreta)



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Inviato 09 May 2008 - 20:15:55


Come può regolarizzarsi la mamma di un bimbo già in regola

      Sono extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno Ce lunga permanenza. Mio figlio è nato in Italia ed e iscritto sul mio permesso. Adesso ha otto mesi. Ma la madre, mia compagna non ha mai avuto i documenti neppure quando era in stato di gravidanza. Non ha fatto domanda perché non sapevamo che poteva ottenere il soggiorno per “cure mediche”.
Per regolarizzare la sua situazione, siccome non sono ancora divorziato della relazione avuta precedentemente, e i miei avvocati dicono che ci vorranno quasi due anni, cosa devo fare di modo che la mia compagna, madre di un bambino con i documenti in regola, abbia il permesso di soggiorno per motivi familiari e possa lavorare, dato che c'è una famiglia che vuole assumerla ad ore?
(lettera firmata)


Se la sua compagna non ha mai ricevuto un permesso di soggiorno per qualsiasi motivo, potrebbe chiedere al Tribunale per i Minorenni un'autorizzazione a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286/98. L'istanza è motivata dal fondato timore che, non essendo attualmente autorizzata al soggiorno, la madre sia espulsa e non possa più provvedere al figlio neonato, con evidente danno per lo stesso. Se otterrà un'autorizzazione temporanea al soggiorno, alla scadenza la signora potrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno secondo le norme ordinarie, per motivo di famiglia (articolo 30 c. 1 lettera c del decreto 286/98). In alternativa, la madre potrà recarsi in patria con il figlio, per il tempo strettamente necessario a seguire la procedura di ricongiungimento familiare prevista dagli articoli 29 e seguenti dello stesso decreto legislativo.
(Lara Olivetti -  ASGI)

(9 maggio 2008)



Rimpatrio con un visto prossimo alla scadenza
      
Mia moglie deve rientrare in patria per delle pratiche, per poi fare ritorno in Italia prima della scadenza del visto Schengen ("multiplo").
Preciso:
- sono cittadino albanese con regolare permesso di soggiorno e mia moglie è in Italia per ricongiungimento familiare.
- mia moglie è stata convocata per la definizione del suo permesso di soggiorno (in agosto 2008)
E' "rischioso" tornare in patria a meno di un mese dalla scadenza del visto?
Grazie.
(lettera firmata)

Se sua moglie rientra in Italia prima che il visto per il ricongiungimento scada, non incontrerà alcuna difficoltà.
(Giulia Perin - ASGI)




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Inviato 09 May 2008 - 20:22:06


Portare una bimba grazie alla nonna, moglie di un italiano


      Mi chiamo Elena, ho 25 anni, vengo dalla Moldavia. Ho un grosso problema e spero che voi mi diate qualche risposta, sono in Italia da tre anni come clandestina e nel mio Paese o lasciato la cosa più cara per me, mia figlia che in questo periodo ha 4 anni e sono 3 anni che non la vedo. Mia madre è sposata con un italiano, a ottobre 2007 abbiamo fatto la domanda per il ricongiungimento famigliare ma la risposta è stata negativa per il reddito.
Io convivo con un ragazzo italiano. A dicembre abbiamo fatto la domanda con i flussi 2007. E' andato tutto bene. A un certo punto ci hanno chiamato in prefettura con i documenti (dichiarazione dei redditi 2006 e fotocopia del passaporto mio e lsuo). Quando abbiamo consegnato i documenti hanno detto che il reddito del 2006 è troppo basso e la domanda non verrà accettata. Quando abbiamo compilato la domanda c'era scritto "reddito 2006/07". Lui a settembre 2006 aveva appena cominciato a lavorare e chiaramente il reddito di quell'anno è basso, ma adesso guadagna 33mila euro all'anno. La mia domanda è: come posso far venire mia figlia in Italia ? La può portare mia madre? O è possibile fare qualcosa tramite il mio convivente? E come posso fare con la domanda dei flussi?
Elena

Dal momento che sua madre è sposata con un cittadino italiano, le si applica il decreto legislativo n. 30 del 2007 sui cittadini comunitari e i loro familiari. Il marito italiano potrà far venire in Italia sua figlia, in quanto discendente diretto di sua madre in base all'articolo 2, lettera b) - 3) dekl decreto legislativo 30 del 2007. Può dunque stare tranquilla e sperare di avere presto qui la sua bambina.

(Giulia Perin - ASGI)

(9 maggio 2008)




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Inviato 15 May 2008 - 20:20:35


BADANTE IRREGOLARE AMMALATA: QUALE PERMESSO?
      
La suocera di una mia amica è assistita da una badante ucraina per cui è stata fatta domanda con il decreto flussi 2007. La badante ora si è ammalata di tumore, sembra che la sua situazione sia grave e che necessiterà di cure importanti. Considerando la gravità e la pena della situazione la mia amica è disponibile a continuare ad ospitarla e ad aiutarla per le cure mediche.
C'è qualche possibilità di farle avere un permesso di soggiorno in tempi brevi per cure mediche o per ragioni umanitarie? Come si deve fare?
Attualmente la badante è in un ospedale del Servizio sanitario nazionale. Potrà continuare a farsi curare presso questo ospedale, considerando che non è possibile differire le cure? Grazie per la risposta.
Claudia P. - Mestre


Purtroppo è molto difficile che a questa signora rilascino un permesso per motivi umanitari, salvo che si trovi un dirigente dell'Ufficio stranieri particolarmente sensibile. La legge prevede una certa discrezionalità nel rilascio di permessi per motivi umanitari, ma la necessità di cure indifferibili ed essenziali per la vita di uno straniero non viene normalmente fatta rientrare in questa categoria.
Se la signora si riprenderà sufficientemente per andarsi a prendere il visto, qualora rientri nelle quote 2007, sarebbe importante che lo facesse: avrebbe così diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Se invece, come temo, la sua situazione è molto grave, potrà comunque continuare a godere, come ha goduto fino ad ora, delle cure "urgenti ed essenziali" che l'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione riconosce anche agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.
(Giulia Perin - ASGI)




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Inviato 15 May 2008 - 20:27:06


COME ACCELERARE IL RICONGIUNGIMENTO
      

Ho una domanda troppo importante. Sono moldava, vivo in Italia da 8 anni. Ho un lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato a Milano, ho la residenza a Gallarate. Il mio permesso scade il 25 agosto 2008. Sono una mamma di un bellissimo bambino di nove anni, che mi manca moltissimo. Riesco a vederlo solo 4 volte all'anno. Il bambino vive in Moldavia con mia madre. Ma nel novembre scorso mia madre ha avuto un ictus, oggi sta meglio. Come posso in breve tempo portare mio figlio in Italia? Per ricongiungimento familiare bisogna aspettare almeno un anno. Una cosa importante è che anche il padre del bambino vive in Italia. Cosa possiamo fare? Un invito dal mio datore di lavoro, un visto turistico... non ho idea. Mi serve veramente il vostro aiuto.
Irina

I tempi per ottenere un visto turistico spesso non sono più brevi di quelli per il rilascio di un visto per motivi familiari. La via corretta e praticabile nel suo caso è quella del ricongiungimento familiare. Se non riuscisse ad ottenere il prescritto nulla osta entro novanta giorni dalla domanda, potrà beneficiare della norma che prevede il diritto a ritirare la domanda e gli allegati dallo Sportello unico, timbrati e siglati per ricevuta dallo stesso ufficio, e con quelli chiedere all’ambasciata italiana il rilascio del visto per suo figlio (articolo 29 comma 8 del decreto legislativo n. 286/98 e articolo 6 comma 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 394/99). Il visto deve essere rilasciato entro trenta giorni.
Lara Olivetti - ASGI




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Inviato 22 May 2008 - 19:14:49


ISCRIZIONE ANAGRAFICA - Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, è possibile ottenere l'iscrizione anagrafica?

Si. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, è possibile ottenere l’iscrizione anagrafica se il cittadino straniero esibisce all’Ufficio Anagrafe del Comune il visto di ingresso, la fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e la ricevuta delle Poste per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.



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