CONVERSIONE: la conversione al di fuori delle quote da studio a lavoro.
I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio possono procedere alla conversione del loro titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) senza attendere il decreto flussi solo nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (art.14 comma 5, del DPR del 1999 n. 394).
- il raggiungimento della maggiore età del cittadino straniero;
- il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica. Con circolare dell’11 marzo 2009 il Ministero dell’Interno ha stabilito che si può concedere la conversione del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che abbiano conseguito presso le Università italiane uno dei seguenti titoli accademici:
b) Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
c) Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
d) Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
e) Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno-60 crediti), cui si accede con la Laurea;
f) Master Universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.