Un saluto a tutti.
Step 1 - Problemi generali
Un problema che riguarda in particolare la Moldova è il matrimonio dei loro cittadini in Italia. Secondo la legge italiana, uno straniero che si sposa in Italia deve produrre solo il Nulla-Osta al matrimonio rilasciato dalle autorità moldave (in Moldova o, più spesso, dal Consolato moldavo in Italia) ed un passaporto valido. Non è richiesta assolutamente l'esibizione di un titolo di soggiorno (la norma si trova nel T.U. 286, art. 6), nè del certificato di nascita.
In via preliminare devo segnalare che con le ultime norme sulla sicurezza è stata introdotta una disposizione che impone ai sindaci di denunciare eventuali stranieri irregolari presenti sul loro territorio. Ora, se è vero che il titolo di soggiorno non deve essere esibito, è pur vero che dal passaporto possono evidenziarsi eventuali irregolarità.
In questi casi qualcuno ha risolto il problema della presenza alla domanda di pubblicazioni di matrimonio con una delega ad un amico o parente che non avesse problemi. La delega si fa in carta semplice, con firma non autenticata, ma accompagnata dalla copia di un documento di identità. Per evitare rischi al momento del matrimonio, questo qualcuno, a pubblicazioni eseguite, si è presentato semplicemente allo sportello dell'Ufficiale di Stato Civile, in orario di apertura, con i due testimoni e l'altro promesso sposo chiedendo l'immediata celebrazione del matrimonio a cui l'Ufficiale di Stato Civile non può sottrarsi essendo un obbligo del suo ufficio. In perfetto stile "Renzo e Lucia davanti a don Abbondio"!!!
Sembra, infine, che ora vi sia un altro problema. Il Ministero dell'Interno avrebbe diramato una circolare che impone la segnalazione alle autorità di polizia del promesso sposo straniero che abbia una grossa differenza d'età con l'italiano. E' accaduto da poco che un italiano che stava sposando una donna cinese, peraltro perfettamente regolare, proprio pochi minuti prima del matrimonio si sia vista portare in questura la fidanzata per accertamenti. Tutto è finito bene, ma la cerimonia ha subito un ritardo di almeno un'ora.
Io credo fermamente in questi due principi:
1) è diritto fondamentale dell'uomo cotrarre matrimonio con chi vuole, quando vuole e dove vuole, fatti salvi i casi di cui al codice civile (tutta la società si basa sulla famiglia, per cui qualsiasi ostacolo venga posto alla sua formazione va combattuto);
2) ogni scelta di una persona è sempre legittima fino a prova contraria (arretrare da questo principio di civiltà giuridica significherebbe un ritorno indietro nel tempo dell'evoluzione umana).
Fatta questa premessa non rimane che esaminare il problema Nulla-Osta al matrimonio.
Step 2 - Il Nulla-Osta al matrimonio: problemi specifici
Ecco i problemi generali da risolvere sulla composizione del Nulla Osta al matrimonio previsto per gli stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia (nello specifico con italiani, ma non dovrebbe cambiar nulla se con altro straniero).
a) Mancata indicazione del nominativo del futuro coniuge (p.e. nei NO del consolato della Federazione Russa). Io ritengo che ciò sia assolutamente ininfluente sulla validità del documento, dato che questo attiene alla “capacità matrimoniale” dello straniero in genere e non certo verso la persona con cui si dovrebbe coniugare.
b) Mancata indicazione della data di vedovanza o divorzio per le donne straniere. Vi sono stati (p.e. Ucraina) per i quali una donna può celebrare il matrimonio anche il giorno successivo a quello di vedovanza/divorzio, senza dover attendere quindi i 300 giorni previsti dall’ordinamento italiano. Ora, un Nulla Osta al matrimonio redatto da una autorità straniera dovrebbe far riferimento alle leggi di quello stato e non certo a quelle italiane. Il documento, in quanto tale, dovrebbe essere accolto in Italia così come è. Può, allora, un impiegato comunale chiedere anche l’esibizione dell’atto di morte/divorzio o chiedere l’integrazione del NO con la data di morte/divorzio? Secondo logica, per me non potrebbe, ma in burocrazia tutto (o quasi!!!) è possibile!!! Si tenga conto, peraltro, che qualora l’italiano celebrasse il matrimonio con la stessa cittadina straniera nel suo paese (che non richiede il Nulla Osta italiano al matrimonio e, quindi, le pubblicazioni) prima del trascorrere dei 300 giorni dal divorzio/vedovanza e poi chiedesse la registrazione del matrimonio in Italia, non potrebbe certo vedersi rifiutata la procedura.
c) Il così detto “Nulla Osta al matrimonio” è previsto che sia redatto dall’autorità del paese del futuro coniuge straniero. Normalmente di ciò se ne occupano i consolati stranieri in Italia e questi indicano correttamente la dizione. Pur tuttavia il documento può essere rilasciato anche direttamente dal paese straniero. Essendo redatto nella lingua del luogo, la relativa traduzione in italiano del documento può non riportare esattamente la dizione detta. In particolare, nella traduzione in italiano, la dizione di un Nulla Osta ottenuto in Moldova riporta: “In conformità con la legislazione della Repubblica Moldova gli impedimenti di Maria Rossinova (???!!!) per contrarre matrimonio con cittadino straniero non sono stati trovati” (ovviamente in precedenza è attestato lo stato di nubile o vedova o divorziata). Io ritengo accettabile questa indicazione ed in effetti ho notizia di un paio di Nulla Osta così compilati che hanno dato luogo alle pubblicazioni di matrimonio in Italia. Per il primo di questi l’italiano ha dovuto “litigare” un po’ per farlo accettare, mentre per il secondo esso è stato “accolto” senza problema.
d) Mancata indicazione sul Nulla-Osta dei nomi dei genitori. Qualche comune continua a chiedere allo straniero la produzione, oltre al Nulla Osta ed al passaporto, del suo certificato di nascita. E’ ovviamene richiesta illegittima, ma me ne domandavo il perché? Mi è stato chiarito da esperti del settore che ciò potrebbe avvenire se nel Nulla-Osta non sono indicati i nomi dei genitori. Mi è stato anche chiarito che l'Ufficiale di Stato Civile, in occasione della domanda di pubbicazioni di matrimonio, redige un verbale su cui può annotare i nomi dei genitori, facendo a meno della non prescritta esibizione del certificato di nascita. Aggiungo a tal fine anche il parere di un esperto che cito testualmente: "Immagino che cio' sia dovuto all'esigenza di accertare l'eventuale sussistenza/insussistenza degli impedimenti di parentela dei cui all'art. 87 CC, pur se nell'ambito limitato alle sole fattispecie di questo considerate dall'art. 116, 2 CC (nuovamente !). Potrebbemmo discutere se tale accertamento richieda sempre e comunque il ricorso ad un certificato di nascita o possa avere anche altre modalità, ma mi fermo all'ipotesi sulla motivazione della richiesta.".