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Immigrazione: sì della Corte di Giustizia Ue al diritto di soggiorno del coniuge extracomunitario del cittadino europeo, anche se clandestino.


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Questa discussione ha avuto 2 risposte

#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 28 July 2008 - 16:21:20


28 luglio 2008

Immigrazione: sì della Corte di Giustizia Ue al diritto di soggiorno del coniuge extracomunitario del cittadino europeo, anche se clandestino.

La sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee avrà effetti diretti sul diritto di soggiorno del coniuge e di tutti gli altri familiari extracomunitari del cittadino europeo. Riflessi in Italia sull’applicazione dell’articolo 19.


Era attesa da qualche mese la decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle CE su quattro distinti ricorsi promossi da altrettante coppie “miste” contro il Governo dell’Irlanda che si era rifiutato di accordare il diritto di soggiorno ai rispettivi coniugi extracomunitari di cittadini europei che avevano contratto il matrimonio in Irlanda dove già soggiornavano in condizione di irregolarità; per due di essi, era già stata disposta l’espulsione prima del matrimonio.
Per il Governo irlandese, le cui ragioni sono state sostenute anche da Danimarca, Germania, Grecia, Cipro, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito, un cittadino extracomunitario che si trova in condizione di irregolarità nello Stato membro, anche se contrae matrimonio con un cittadino europeo che vive e lavora in questo Stato, non potrebbe ottenere la carta di soggiorno in quanto il suo rilascio presupporrebbe che egli provenga da un altro Stato membro dove già soggiorni regolarmente.
Se - come hanno sostenuto Irlanda e gli altri Paesi - la direttiva 2004/38/CE relativa al Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri fosse interpretata diversamente, si produrrebbero gravi conseguenze a causa di un enorme aumento del numero di persone che potrebbero godere di un diritto di soggiorno all’interno della Comunità. Inoltre, interpretando in modo estensivo la direttiva, si determinerebbe un’ingiustificata discriminazione a rovescio, in quanto i cittadini dello Stato membro ospitante, che non abbiano mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione, non trarrebbero dall’ordinamento comunitario diritti di ingresso e soggiorno per i loro familiari, cittadini di paesi terzi.
Mentre sulla seconda obiezione irlandese la Corte ha precisato di non avere competenza a pronunciarsi su questioni meramente interne sulle quali i singoli Stati possono decidere autonomamente se applicare o meno la direttiva anche ai familiari extracomunitari dei propri cittadini, sulla prima questione i Giudici hanno precisato che la direttiva 2004/38 non prevede affatto che il coniuge extracomunitario di un cittadino dell’Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso dal proprio, per poter beneficiare del diritto di soggiorno, debba avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante. In secondo luogo, per la Corte la direttiva non richiede che il cittadino dell’Unione abbia già costituito una famiglia nel momento in cui si trasferisce nello Stato membro ospitante affinché i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, possano godere dei diritti istituiti dalla detta direttiva. Pertanto, se il cittadino europeo contrae matrimonio nello Stato ospitante, al coniuge extracomunitario deve essere riconosciuto il diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 ed il diritto al ricongiungimento vale sempre e non può essere revocato in alcun caso. Però, se il coniuge straniero soggiorna irregolarmente, nulla vieta allo Stato di applicare nei suoi confronti una sanzione, come un’ammenda proporzionata, senza però disporne l’allontanamento, salvi i casi di pericolosità accertata.
A seguito di questa sentenza, si determina di fatto una regolarizzazione permanente in favore dei cittadini extracomunitari che hanno contratto matrimonio con i cittadini europei nello Stato dove costoro si sono trasferiti; regolarizzazione che si estende necessariamente anche agli altri familiari che godono del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, quali sono i figli e gli ascendenti del coniuge extracomunitario.
Una ulteriore conseguenza riguarda direttamente l’Italia che, come è noto, ha esteso la disciplina della direttiva ai familiari extracomunitari del cittadino italiano: per effetto di tale equiparazione, d’ora in avanti il cittadino extracomunitario irregolare che contrae matrimonio con il cittadino italiano dovrà ricevere il documento di soggiorno previsto dalla direttiva e cioè la carta di soggiorno quinquennale e non più, come ad oggi, un permesso di soggiorno della durata di un anno rilasciato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione.A questo punto si attende una circolare del Ministero dell’interno che chiarisca alle questure la portata della sentenza per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale.
Raffaele Miele



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#2 JohnJ

JohnJ

    Nb

  • Ambasadiani MI1
  • Stella
  • Messaggi: 1

Inviato 10 September 2008 - 16:44:52


chiarissimo, grazie....

domanda: e' plausibile che tale auspicata circolare sia emanata? e quando? vorrei fare domanda per la citata CdS ma credo sia meglio aspettare la circolare, se e' possibile che sia emessa a breve.... altrimenti mi tocca "accontentarmi" del permesso di soggiorno in quanto la mia questura (Milano) e' restrittiva nell'applicazione del decreto n.30 del 2007....

grazie
cordiali saluti


Visualizza messaggioXCXC, su 28-Jul-2008 17:21, dice:

28 luglio 2008

Immigrazione: sì della Corte di Giustizia Ue al diritto di soggiorno del coniuge extracomunitario del cittadino europeo, anche se clandestino.

La sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee avrà effetti diretti sul diritto di soggiorno del coniuge e di tutti gli altri familiari extracomunitari del cittadino europeo. Riflessi in Italia sull’applicazione dell’articolo 19.


Era attesa da qualche mese la decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle CE su quattro distinti ricorsi promossi da altrettante coppie “miste” contro il Governo dell’Irlanda che si era rifiutato di accordare il diritto di soggiorno ai rispettivi coniugi extracomunitari di cittadini europei che avevano contratto il matrimonio in Irlanda dove già soggiornavano in condizione di irregolarità; per due di essi, era già stata disposta l’espulsione prima del matrimonio.
Per il Governo irlandese, le cui ragioni sono state sostenute anche da Danimarca, Germania, Grecia, Cipro, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito, un cittadino extracomunitario che si trova in condizione di irregolarità nello Stato membro, anche se contrae matrimonio con un cittadino europeo che vive e lavora in questo Stato, non potrebbe ottenere la carta di soggiorno in quanto il suo rilascio presupporrebbe che egli provenga da un altro Stato membro dove già soggiorni regolarmente.
Se - come hanno sostenuto Irlanda e gli altri Paesi - la direttiva 2004/38/CE relativa al Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri fosse interpretata diversamente, si produrrebbero gravi conseguenze a causa di un enorme aumento del numero di persone che potrebbero godere di un diritto di soggiorno all’interno della Comunità. Inoltre, interpretando in modo estensivo la direttiva, si determinerebbe un’ingiustificata discriminazione a rovescio, in quanto i cittadini dello Stato membro ospitante, che non abbiano mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione, non trarrebbero dall’ordinamento comunitario diritti di ingresso e soggiorno per i loro familiari, cittadini di paesi terzi.
Mentre sulla seconda obiezione irlandese la Corte ha precisato di non avere competenza a pronunciarsi su questioni meramente interne sulle quali i singoli Stati possono decidere autonomamente se applicare o meno la direttiva anche ai familiari extracomunitari dei propri cittadini, sulla prima questione i Giudici hanno precisato che la direttiva 2004/38 non prevede affatto che il coniuge extracomunitario di un cittadino dell’Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso dal proprio, per poter beneficiare del diritto di soggiorno, debba avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante. In secondo luogo, per la Corte la direttiva non richiede che il cittadino dell’Unione abbia già costituito una famiglia nel momento in cui si trasferisce nello Stato membro ospitante affinché i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, possano godere dei diritti istituiti dalla detta direttiva. Pertanto, se il cittadino europeo contrae matrimonio nello Stato ospitante, al coniuge extracomunitario deve essere riconosciuto il diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 ed il diritto al ricongiungimento vale sempre e non può essere revocato in alcun caso. Però, se il coniuge straniero soggiorna irregolarmente, nulla vieta allo Stato di applicare nei suoi confronti una sanzione, come un’ammenda proporzionata, senza però disporne l’allontanamento, salvi i casi di pericolosità accertata.
A seguito di questa sentenza, si determina di fatto una regolarizzazione permanente in favore dei cittadini extracomunitari che hanno contratto matrimonio con i cittadini europei nello Stato dove costoro si sono trasferiti; regolarizzazione che si estende necessariamente anche agli altri familiari che godono del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, quali sono i figli e gli ascendenti del coniuge extracomunitario.
Una ulteriore conseguenza riguarda direttamente l’Italia che, come è noto, ha esteso la disciplina della direttiva ai familiari extracomunitari del cittadino italiano: per effetto di tale equiparazione, d’ora in avanti il cittadino extracomunitario irregolare che contrae matrimonio con il cittadino italiano dovrà ricevere il documento di soggiorno previsto dalla direttiva e cioè la carta di soggiorno quinquennale e non più, come ad oggi, un permesso di soggiorno della durata di un anno rilasciato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione. A questo punto si attende una circolare del Ministero dell’interno che chiarisca alle questure la portata della sentenza per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale.
Raffaele Miele



#3 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 10 September 2008 - 19:27:47


Visualizza messaggioJohnJ, su 10-Sep-2008 17:44, dice:

chiarissimo, grazie....

domanda: e' plausibile che tale auspicata circolare sia emanata? e quando? vorrei fare domanda per la citata CdS ma credo sia meglio aspettare la circolare, se e' possibile che sia emessa a breve.... altrimenti mi tocca "accontentarmi" del permesso di soggiorno in quanto la mia questura (Milano) e' restrittiva nell'applicazione del decreto n.30 del 2007....

grazie
cordiali saluti


per adesso puoi chiedere solo il pds ma appena ottenuto puoi chiedere la cds ovvero il permesso CE per lungo soggiornanti



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