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Sanatoria in settembre per colf e badanti - L'Arena


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Questa discussione ha avuto 93 risposte

#1 Ambasada.it

Ambasada.it

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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  • Messaggi: 15,776

Inviato 30 July 2009 - 06:41:26



Sanatoria in settembre per colf e badanti
L'Arena
... il provvedimento potrebbe riguardare circa 20mila lavoratrici in gran parte provenienti da Ucraina e Moldova che si aggiungono», rileva in una nota la ...

altro »
http://news.google.c...fO-a3F8rEgBnGRw



.


#2 Ambasada.it

Ambasada.it

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 15,776

Inviato 30 July 2009 - 07:37:17


Per le famiglie non c'è più il rischio di essere private dell'aiuto di colf e badanti straniere assunte irregolarmente. In Veneto, secondo i dati forniti dalla Cisl regionale, il provvedimento potrebbe riguardare circa 20mila lavoratrici in gran parte provenienti da Ucraina e Moldova che si aggiungono», rileva in una nota la CIsl del Veneto «a 40mila persone che assistono circa 60mila anziani, disabili, malati e non autosufficienti».
La posizione potrà essere sanata dal primo al 30 settembre con una denuncia e il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro. Il ricorso alla sanatoria si rende necessario per evitare che debbano essere rimpatriate persone che già lavorano in Italia.
CONDIZIONI. La regolarizzazione, prevista da un emendamento al decreto anticrisi, riguarda i datori di lavoro anche stranieri che occupano lavoratori extracomunitari assunti entro il 31 marzo 2009. Se la richiesta riguarda una colf (non più di una), il datore di lavoro deve avere un reddito di 20 mila euro, 25 mila se il nucleo familiare è composto di più persone. Il requisito del reddito non è previsto per le badanti, regolarizzabili fino a un massimo di due. Attenzione, chi si avvale della sanatoria deve rinunciare all'assunzione collegata al nulla osta con i cosiddetti flussi. Non sono regolarizzabili i cittadini extracomunitari per i quali è stato emesso provvedimento di espulsione o condannati anche con sentenza non definitiva.
QUANTO COSTA. La richiesta è subordinata per ciascun lavoratore al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro, non deducibile dalle tasse. Il contributo è destinato a coprire i tre mesi di occupazione irregolare tra primo aprile e 30 giugno 2009. Per il periodo precedente, cioè fino al 31 marzo, il ministero del Lavoro stabilirà con un decreto la misura del contributo da pagare e la maggiorazione per interessi.
COSA FARE. Per i cittadini extracomunitari, i datori di lavoro dovranno presentare via internet tra primo e 30 settembre una richiesta allo Sportello unico per l'immigrazione. Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento di 500 euro. Acquisito il benestare della questura, datore e lavoratore saranno convocati allo Sportello unico per l'immigrazione per stipulare contratto di soggiorno e relativo permesso. Per quest'ultimo non si richiede, a differenza di quanto avviene per l'assunzione con il decreto flussi, il rientro temporaneo del lavoratore nel paese di origine per il visto di ingresso in Italia. Durante l'iter per la regolarizzazione sono sospesi i provvedimenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori riguardanti la violazione delle norme sulla clandestinità e l'impiego di extracomunitari.
LAVORO NERO. La sanatoria consente di regolarizzare anche lavoratori domestici italiani e stranieri che lavorano in nero. Le condizioni sono quelle previste per gli extracomunitari per quanto riguarda il periodo di presentazione della domanda. La richiesta va presentata all'Inps per via telematica con modalità che saranno specificate dall'ente. Anche in questo caso durante l'iter di ammissione alla sanatoria, i datori di lavoro non saranno soggetti a sanzioni per la violazione degli obblighi previdenziali e in materia di lavoro.



.


#3 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 30 July 2009 - 10:48:46


http://www.parlament...liter/34070.htm

File allegato  decreto_78_09_anticrisi.pdf   740.09K   247 Download


Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attivita` di assistenza e di sostegno alle
famiglie). –
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori
di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero
ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno
2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre
mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio
nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione
di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attivita` di assistenza per se stesso o per componenti della
propria famiglia, ancorche´ non conviventi, affetti da patologie o handicap
che ne limitino l’autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1724 – 7 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al
30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore
italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea,
mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l’apposita
dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e` presentata previo
pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Il contributo non e` deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e` presentata, con
modalita` informatiche,
nel termine di cui al medesimo comma e

contiene,
a pena di inammissibilita`:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi
al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalita` e della nazionalita` del lavoratore
extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione
degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente
valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalita` di impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di
cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero
di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da piu` soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto
dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e` inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento
e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
l’orario lavorativo non e` inferiore a quello stabilito dall’articolo
30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario
di cui al comma 3.



5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta
di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita` di cui al comma 1, presentata
ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre
2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1724 – 8 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008,
concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e` limitata, per ciascun
nucleo familiare, ad una unita` per il lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare e a due unita` per le attivita` di assistenza a soggetti affetti
da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza
. La data
della dichiarazione di cui al medesimo comma e` quella indicata nella ricevuta
di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’interno.
7. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilita`
della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti
per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3
. Il datore
di lavoro che ha dichiarato una o due unita` per l’attivita` di assistenza ai
sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione,
a pena di inammissibilita` della dichiarazione di emersione, una certificazione,
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione
dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza
al
momento in cui e` sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel
caso di dichiarazione di due unita` per l’attivita` di assistenza ai sensi del
comma 6, la certificazione deve altresı` attestare la necessita` di avvalersi
di due unita`. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di
per se´ causa di inammissibilita` della dichiarazione di cui al comma 2.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l’archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della
stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare
la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS
. Restano ferme le
disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente
articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti
del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita` di cui al comma
1 per le violazioni delle norme:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con
esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al
comma 2 ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto
della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente,
alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1724 – 9 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente
articolo, lo straniero non puo` essere espulso, tranne che nei casi previsti al
comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS di cui al comma 7, e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore
di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione
di emersione contenente dati non rispondenti al vero e` nullo ai sensi dell’articolo
1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e` revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista
dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono determinate le modalita` di destinazione del
contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all’organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore
interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con proprio decreto, determina, altresı`, le modalita` di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque presenta
false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito
della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e` punito ai
sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e` commesso attraverso la
contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1724 – 10 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.
La pena e` aumentata se il fatto e` commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario
per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l’INPS comunica
al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti
contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell’articolo 37 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo,
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato e` incrementato di 67 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.
Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi
ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni
di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni
di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno
2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, a valere
sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui
al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni
di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321
milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio
per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto
delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui
al presente articolo».




--------



Art. 380
- Arresto obbligatorio in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (2);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
(1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.

Art. 381
- Arresto facoltativo in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (1);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (2).



.


#4 XCXC

XCXC

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Inviato 11 August 2009 - 00:21:18


PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

datori di lavoro dovranno pagare dal 24 agosto il contributo di 500 euro per ciascun lavoratore tramite il modello F24


ROMA, 10 agosto 2009 - Un mese per presentare la domanda (dall'1 al 30 settembre), un contributo forfetario di 500 euro, un rapporto di lavoro in atto dal 1 aprile di quest'anno come requisito d'accesso, certificato dallo stesso datore di lavoro cui spetta la presentazione della domanda: sono confermati nella circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Welfare i requisiti per la regolarizzazione di colf e badanti.

Nel documento, inviato ai prefetti e all'Agenzia delle Entrate, sono elencate le disposizioni sugli adempimenti da compiere per l'emersione di un lavoratore extracomunitario, che precisano l'indicazione contenuta nel decreto legge anticrisi.

Ma cosa succede a chi viene 'sorpreso' dalle forze di polizia senza permesso fino al 1 settembre, giorno in cui sara' possibile iniziare a presentare le domande? ''Dall'entrata in vigore della legge e fino al 30 settembre - risponde il capo del Dipartimento delle liberta' civili e immigrazione del Viminale, prefetto Mario Morcone - sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi. Quindi chi si trova ad avere un rapporto di lavoro domestico o di badante puo' liberamente uscire, spiegando che il suo datore di lavoro presentera' la domanda in tempo utile''.

REGOLARIZZAZIONE, LE SPIEGAZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Come spiega il Viminale, si tratta di un procedimento esclusivamente on line che sarà attivo sul sito del Ministero dell’Interno dal 1° al 30 settembre prossimo, attraverso il quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata.

A partire dal 24 agosto - sottolineano dal Ministero dell’interno - i datori di lavoro dovranno pagare il contributo di 500 euro per ciascun lavoratore tramite il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari o postali, oppure on line già dai prossimi giorni su www.interno.it o sui siti dell’Agenzia dell’entrate, del ministero del Lavoro e dell’Inps.
È necessario, inoltre, acquistare una marca da bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre telematico verrà richiesto durante la compilazione della domanda.

Requisiti per l’emersione
Lavoro di sostegno al bisogno familiare – Colf
Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo, per il 2008, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).
Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno.
Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Assistenza a persone affette da patologie o handicap - Badanti
Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell’autosufficienza - propria o della persona per cui si richiede l’assistenza - al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile. Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare. Nel caso in cui si presentino due domande per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestarne la necessità.
Ciascun nucleo familiare può, quindi, chiedere la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e 2 badanti).

Presentazione della domanda on line
Il datore di lavoro potrà presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno - www.interno.it. Dal sito, infatti, sarà possibile scaricare il programma per l’accesso al modulo che dovrà essere compilato ed inviato entro il 30 settembre 2009. È possibile, eventualmente, compilare la domanda, salvarla ed inviarla successivamente, ma sempre entro la data stabilita. Nella sezione dedicata saranno disponibili, inoltre, il manuale d’uso ed un servizio di help desk per supportare l’utente nella compilazione. Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dell’utente che ha effettuato la richiesta. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail. La ricevuta sarà disponibile all’interno del sito nell’area “elenco domande inviate” e potrà essere stampata successivamente alla ricezione della e-mail di conferma. È importante che il datore di lavoro consegni una copia della ricevuta al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Il supporto dei comuni
I datori di lavoro potranno richiedere assistenza ai Comuni per la compilazione e la spedizione delle dichiarazioni di emersione in via informatica. I comuni, quindi, potranno scaricare i moduli, acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative alle procedure di emersione ed informare i cittadini ai quali abbiano assicurato l’assistenza.

Cosa succede dopo
Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande. Acquisito il parere della Questura su eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro ed il lavoratore saranno convocati per: la verifica delle dichiarazioni rese per via informatica nella domanda di emersione; l’acquisizione delle documentazioni reddituali o sanitarie necessarie; la verifica dell’avvenuto versamento del contributo di 500,00 euro; la verifica del codice identificativo dell’imposta di bollo (codice a barre telematico). Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale. Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione saranno, inoltre, presenti operatori INPS per consentire al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente sul posto.

La brochure che spiega le procedure ai cittadini

File allegato  0155_Brochure_regolarizz_colf_badanti.pdf   2.22MB   287 Download


Il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno e il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno realizzato una brochure, una sorta di 'come fare per' dedicato ai cittadini, che spiega in modo chiaro, completo, efficace e sintetico in cosa consiste la procedura per l'emersione del lavoro irregolare di colf e badanti cittadini extracomunitari, fornisce tutte le informazioni che occorre conoscere, indica il ruolo e le competenze degli Sportelli unici per l'immigrazione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda l’emersione del lavoro nero di colf e badanti di nazionalità italiana o comunitaria, è l'Inps l'ente pubblico competente. La procedura relativa sarà attiva sul sito www.inps.it. Entro breve tempo sarà pubblicata anche una circolare dell'Inps.


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Inviato 14 August 2009 - 08:34:55


Sono 8mila le badanti che sperano di essere regolarizzate
La cifra, che vale per Bologna e provincia, è fornita dalla Cisl. Che sottolinea alcune contraddizioni della sanatoria del Governo

Già 14mila le colf e le badanti regolarizzate fra Bologna e provincia, almeno 8mila quelle che attendono di uscire dalla clandestinità. Sono le cifre date dalla Cisl di Bologna, secondo la quale per "molte delle irregolari (circa un 80%, la maggior parte proveniente da Repubblica moldova e Ucraina), i datori di lavoro avevano gia'
presentato domanda di regolarizzazione secondo i criteri previsti dal decreto flussi del 30 ottobre 2007, domande tuttora inevase a causa della limitazione numerica degli aventi diritto''.

La Cisl di Bologna giudica positivamente la sanatoria prevista dal Governo poiché offre la possibilità alle famiglie italiane e ai lavoratori di legalizzare la propria posizione contrastando il lavoro sommerso e ma nello stesso tempo pone l'accento su alcuni nodi critici della sanatoria. Nel decreto infatti - osserva la Cisl - non sono contemplate possibili procedure che consentano al lavoratore di presentare autonomamente la domanda di regolarizzazione a fronte di un diniego del datore di lavoro. ''Su questo aspetto - ha dichiarato Alessandro Alberani, segretario bolognese della Cisl - bisogna intervenire prevedendo un sistema di ammonizione, denuncia del datore di lavoro che
sfrutta l'immigrazione clandestina ed alimenta il lavoro nero''. In base al testo attuale, poi l'extracomunitario messo in regola, non puo' estendere la regolarizzazione anche al coniuge ed ai figli mediante procedura di ricongiungimento familiare.  (13 agosto 2009)



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Inviato 14 August 2009 - 23:56:30


Il welfare ai tempi delle badanti


Scritto da Antonio Golini   
giovedì 13 agosto 2009

Una ricerca del Censis ha rinnovato l'interesse per il problema di colf e badanti, già altissimo in relazione alla delicata e difficile questione della sanatoria che scatterà fra poco più di mezzo mese. Sanatoria che non poteva non esserci, ma che apre in prospettiva una seria riflessione sul destino dei nostri vecchi e del nostro welfare, messo in grave difficoltà dalle tendenze demografiche e dalle forti modificazioni familiari e sociali, che rendono in prospettiva insostenibile il sistema delle famiglie affiancate dalle badanti, come asse portante della cura e della assistenza ad anziani e vecchi in difficoltà o non autosufficienti.
Vediamo alcuni elementi di questo spinoso e multiforme problema.
1. Le badanti in Italia sono stimate in circa 1,5 milioni, comprese quelle da sanare. Un vero e proprio esercito che per di più avrebbe bisogno di aumentare anno dopo anno, in relazione al fortissimo, atteso aumento delle persone ultraottantenni e ultranovantenni. Una buona parte delle quali con qualche deficit fisico, psicologico o cognitivo che non rende loro facile la sopravvivenza nella propria abitazione, ancor meno quando si rimane da soli, il che è particolarmente vero per le donne coniugate che in 5 casi su 6 sopravvivono al proprio coniuge. E anche i vecchi che arrivano in condizioni decenti di salute, assai spesso non hanno sufficienti risorse per affrontare i problemi quotidiani della vita, comprese le frequenti e non facili incombenze burocratiche;
2. per le badanti - silenziose sostitute dello Stato e delle Comunità locali - le famiglie spendono all'incirca almeno 18 miliardi di euro all'anno. Sicché si tratta di un imponente flusso di risorse che dalle famiglie va verso la collettività, seguendo quindi un percorso inverso rispetto a quello che normalmente si ha in un sistema di welfare. Solo assai parzialmente questo flusso è "risarcito" con l'indennità di accompagnamento pari a 472 euro mensili, che viene percepita da un po' meno del 10 per cento degli anziani, e con una limitata assistenza domiciliare, assicurata dalle Asl e dai comuni, a un numero molto esiguo di anziani e vecchi con problemi di non autosufficienza. Ci si deve chiedere fino a quando sarà possibile tenere in piedi questo sistema, considerando da un lato che nel tempo va aumentando fortemente il numero di vecchi bisognosi di aiuto (e la durata della loro sopravvivenza) e che dall'altro per effetto del forte calo della fecondità diminuisce largamente il numero dei figli adulti in grado di fornire assistenza economica e-o psico-sociale;
3. c'è da considerare infatti che mentre ognuno di noi necessariamente ha (o ha avuto) due genitori che sono, o diventeranno, vecchi man mano che noi diventiamo adulti, non tutti i vecchi hanno avuto dei figli, dal momento che non ne hanno coloro che non si sono sposati e coloro che non hanno potuto o voluto averne. E questo numero di persone, e i loro bisogni, va aumentando nel tempo per motivi sociali anche per coloro che hanno avuto figli, in considerazione dell'assai crescente numero di separazioni e divorzi che rende i figli come figli "part-time" rispetto a uno o più dei genitori biologici;
4. dal punto di vista della qualità dell'assistenza c'è da considerare che solo in pochi casi le badanti sono costituite da professioniste della salute o, per quelle straniere, da persone che comprendono e parlano l'italiano in maniera soddisfacente e che possono quindi interagire adeguatamente con la persona assistita o con i suoi familiari. Ci si dovrebbe infatti chiedere, ad esempio, se orari, posologie, e combinazioni di somministrazione dei farmaci siano pienamente rispettati; se l'osservazione dei sintomi e della evoluzione delle condizioni della persona assistita sia continua, valida e correttamente riferita;
5. dal punto di vista delle badanti, c'è da considerare quale possa essere la loro qualità della vita tenendo presente che si tratta in ogni caso di un lavoro assai pesante, impegnativo e non infrequentemente penoso che mette a dura prova la capacità di resistenza della badante, cui si interrompe per un certo numero di anni la rete di relazioni familiari e sociali. Considerando poi che, come il Censis ci ricorda, il 72 per cento circa di colf e badanti sono di origine straniera e che il 57 per cento ha meno di 40 anni (l'87 per cento meno di 50 anni) ci si deve chiedere che tipo di vita affettiva e sessuale possano avere queste persone e in quale modo possano essere soddisfatte le loro esigenze e quelle dei loro parenti e affini rimasti in patria .
Come si vede i problemi sono tanti e importanti e vi è certamente la possibilità e la capacità dello Stato e delle autorità locali di affrontarli. Ma altrettanto certamente le badanti non possono essere la chiave di volta su cui si possa poggiare il sistema della assistenza ad anziani e vecchi, per i quali vanno potenziate le case famiglia, i buoni ed efficienti istituti di ricovero (ci si ricovera da noi uno stazionario 3 per cento degli anziani e all'estero un crescente 4,5 per cento), le residenze sanitarie assistite, tutte formule che assicurerebbero all'anziano una vita migliore e una sua più intensa socializzazione e che, fra l'altro, creerebbero molte opportunità di lavoro a giovani e adulti specificamente e appropriatamente preparati.

il Messaggero, 13 ago 2009



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Inviato 18 August 2009 - 16:29:20


Emersione lavoro irregolare di colf e badanti

Il Modello F24 per pagare i contributi e le istruzioni per la  compilazione. La circolare dell'Inps e quella a firma congiunta  Interno-Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Una brochure con le  informazioni utili per i cittadini

      Il Governo ha inserito all’interno del cosiddetto 'pacchetto anticrisi' (legge 3 agosto 2009, n.102, articolo 1-ter) un emendamento che stabilisce la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

I  datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente  da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari  potranno avvalersi della procedura di emersione dal lavoro irregolare. Per i lavoratori extracomunitari la procedura è di competenza del ministero dell’Interno.

Si  tratta di una procedura on line che sarà attiva su questo sito dal 1°  al 30 settembre prossimi, attraverso la quale la posizione dei  cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati  presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno  familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o  handicap (badanti), potrà essere regolarizzata.

I soggetti interessati
  • i datori di lavoro;
  • i cittadini italiani;
  • i cittadini di un paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia;
  • i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
  • i familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno.
VERSAMENTO CONTRIBUTO

TUTTI i datori di lavoro che vorranno partecipare alla procedura di emersione dal lavoro irregolare dovranno, a partire dal 21 agosto, effettuare il pagamento di un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24.LE CIRCOLARI ESPLICATIVELa brochure che spiega le procedure ai cittadini

Il ministero dell'Interno e il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno realizzato una brochure,  una sorta di 'come fare per' dedicato ai cittadini, che spiega in modo  chiaro, completo, efficace e sintetico in cosa consiste la procedura  per l'emersione del lavoro irregolare di colf e badanti cittadini  extracomunitari, fornisce tutte le informazioni che occorre  conoscere, indica il ruolo e le competenze degli Sportelli unici per  l'immigrazione.



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Inviato 18 August 2009 - 20:16:56


:) ciao a tutti...............scusate....ma sono in una confussione totale......... prima si paga il boletino di 500euro in poste, poi si fa la domanda online... e una volta fata la domanda non 6 piu clandestina?'' :girl_wacko: e dopo quanto tempo ricevi il permesso ...? :girl (29):  aiutatemi....grazieeeee



,,Cerca di essere sempre te stesso,cosi un giorno potrai dire di essere stato l'unico.''                                                                                                         Jim Morrison''.

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Inviato 21 August 2009 - 13:43:55


beh per il pds ci vorra' pazienza... spero che il Governo almeno emani una circolare che garantisca pieni diritti gia' dal momento della richiesta.



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Inviato 21 August 2009 - 13:47:21


Colf e badanti, da oggi possibile
pagare la sanatoria di 500 euro

di Angela Manganaro





21 agosto 2009

DOMANDE & RISPOSTE


Se va male incassa due jackpot del Superenalotto di ieri. Se va bene raccoglie quanto serve per la fase uno della ricostruzione in Abruzzo. In entrambi i casi, già il primo mese, è un affare. Da oggi al 30 settembre, la sanatoria di colf e badanti farà entrare nelle casse dello Stato 300 milioni se le domande di regolarizzazione saranno 500mila (stima al ribasso del Viminale), 450 milioni se le domande saranno 750mila (stima verosimile: il ministero sta attrezzando i suoi computer per questo numero). Se a queste cifre si sommano tasse e contributi versati da e per gli immigrati nel primo anno di lavoro, l'incasso oscilla tra 1,2 e 1,6 miliardi. Una piccola manovra.

Il forfait in posta e banca
Il conto è presto fatto: ogni famiglia che regolarizza una colf o una badante deve pagare i 500 euro che sanano il lavoro clandestino dal 1° aprile al 30 giugno così come chiesto dalla legge 102 che converte il decreto legge 78 (la manovra anticrisi). Da oggi al 30 settembre si può pagare alla posta, alla banca oppure online, attraverso l'agenzia delle Entrate, con il modello F24.
Al forfait di 500 euro versato dal datore, che non sarà restituito se non si riesce a mettere in regola la colf o la badante, vanno aggiunti almeno 80 euro pagati dallo straniero per il rilascio del permesso di soggiorno: il pacchetto sicurezza in vigore dall'8 agosto, prevede la possibilità di portare questa cifra a 200 euro come chiesto dalla Lega, ma dalle prime indicazioni del ministero pare che si chiederà il minimo fissato. Infine, la marca da bollo. Totale: 600 euro a lavoratore (un datore ne può regolarizzare al massimo tre: due badanti e una colf).

L'attesa davanti al pc
Il forfait può essere pagato fino all'ultimo giorno utile per mandare la domanda di regolarizzazione, cioè il 30 settembre (in questo caso si dovrebbero pagare nello stesso giorno i 500 euro e poi mandare la domanda online). L'altra data da tenere d'occhio è il 1° settembre quando, dalle 8 di mattina, si possono mandare le domande di regolarizzazione, online dal sito del ministero. La cosa che più interessa chi da anni prova a regolarizzare ma rimane bloccato nell'imbuto previsto dalle quote (di solito un tetto di 170 mila posti) è che stavolta non ci sarà un numero massimo che sarà accettato né una gara a chi è più veloce con il mouse. Tutte le domande che rispondono ai requisiti di reddito (e medici se si tratta di anziano non autosufficiente) saranno accettate.

I preparativi
All'inizio della prossima settimana l'ufficio Libertà civili e immigrazione del Viminale si riunisce per mettere a punto al prcedura telematica: come preregistrarsi, ritirare ID e password e ricevuta (a questo proposito è stato già chiarito che chi fa richiesta non riceverà sulla propria email una ricevuta che attesta il corretto invio della domanda. Stavolta la ricevuta sarà disponibile sul sito del Viminale entro 72 ore e si potrà scaricare inserendo ID e password. Dal 1° ottobre le domande andranno agli sportelli unici per l'immigrazione che esamineranno le pratiche. La manovra anticrisi chiarisce che fino a quando il lavoratore immigrato non riceve un sì o un no ha diritto a rimanere in Italia e non può essere accusato di clandestinità (reato in vigore dall'8 agosto ma congelato per le colf e le badanti irregolari e i loro datori).




21 agosto 2009

http://www.ilsole24o...ulesView=Libero



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